Il verbale di udienza è il documento in cui vengono riportate per iscritto e certificate tutte le attività processuali rilevanti che si svolgono davanti al giudice.
Verbale di udienza: cos’è e a cosa serve
Il verbale di udienza è il documento in cui vengono riportate per iscritto e certificate tutte le attività processuali rilevanti che si svolgono davanti al giudice.
In generale, l’aspetto più importante del verbale è rappresentato dal fatto che, essendo sottoscritto dal giudice e dal cancelliere, ha valore di atto pubblico.
I compiti del cancelliere
Il cancelliere è tenuto, per legge, a verbalizzare ogni atto che compie con l’intervento di terzi interessati, anche quando ciò avvenga fuori udienza.
Nel processo verbale egli deve far risultare le attività da lui compiute, quelle compiute dalle persone intervenute e le dichiarazioni da queste ultime rilasciate (cfr. art. 44 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.).
Oltre all’indicazione delle persone intervenute, ogni processo verbale redatto dal cancelliere deve recare le indicazioni relative alle circostanze di tempo e di luogo in cui si svolgono i fatti ivi attestati (v. art. 126 c.p.c.).
Di regola, il cancelliere dà lettura del verbale da lui sottoscritto a quanti siano intervenuti (art. 126 c.p.c., secondo comma). Per il verbale di udienza vale la regola esattamente opposta, salvo istanza di parte (cfr. art. 130 c.p.c., ultimo comma).
Sottoscrizione del verbale
Come evidenzia espressamente l’art. 57 c.p.c., il compito principale del cancelliere è quello di documentare a tutti gli effetti le attività compiute da lui, dal giudice e dalle parti in causa.
La sua funzione è quella di assistere il giudice in tutti gli atti che devono essere riportati in un processo verbale (art. 57 c.p.c., secondo comma), sottoscrivendoli dopo la firma del giudice.
Il cancelliere, in particolare, redige il verbale di udienza sotto la direzione del giudice (art. 130 c.p.c., primo comma).
Si ritiene, comunque, che la mancata sottoscrizione del verbale di udienza da parte del cancelliere non ne determini la nullità, poiché la pubblica fede viene comunque conseguita attraverso la firma del giudice.
L’assenza della sottoscrizione del cancelliere comporta, pertanto, solo una mera irregolarità dell’atto.
Va ricordato che è possibile redigere il verbale di udienza con mezzi informatici, da sottoscriversi tramite firma digitale.
Il verbale di udienza come atto pubblico
Il verbale di udienza, come abbiamo visto, ha lo scopo di offrire il resoconto delle attività compiute e delle dichiarazioni rese davanti al giudice.
In quanto sottoscritto dal giudice e dal cancelliere, esso ha valore di atto pubblico.
La firma del giudice e del cancelliere, quindi, attestano l’autenticità dei fatti e delle attività ivi riportate e la provenienza dell’atto da pubblico ufficiale.
Diversamente da quanto accade, in genere, nell’ambito degli atti pubblici, è dibattuto se il verbale di udienza faccia fede fino a querela di falso.
Ciò perché, trattandosi di un atto sottratto alla disponibilità delle parti (deve essere, infatti, conservato nel fascicolo d’ufficio), non può essere da queste prodotto ai fini della querela di falso.
Perciò si ritiene che la sua autenticità possa essere contestata solo in sede di impugnazione della sentenza.
Correzione degli errori
Gli eventuali errori materiali commessi nella redazione del verbale vanno corretti lasciando leggibile la parte cancellata. La cancellatura va pertanto eseguita mediante un interlineatura.
Nella pratica, tale rimedio viene utilizzato di frequente durante la stesura del verbale di udienza.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/40331-verbale-di-udienza.asp
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