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Tribunale della famiglia: come funziona

Lo schema di decreto che attua la riforma del processo civile, nel rispetto della legge delega n. 206/2021 istituisce il Tribunale Unico per persone, minori e famiglia e introduce un rito unico per i procedimenti che riguardano questi soggetti.

Persone, minori e famiglie: tribunale ad hoc

Lo schema di decreto attuativo della riforma del processo civile approvato giovedì 28 luglio 2022 conferma quanto anticipato dalla legge delega n. 206/2021, ossia la nascita del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che sarà competete nelle cause che attualmente sono ripartite tra tribunale ordinario, giudice tutelare e tribunale per i minorenni.

Una modifica di non poco conto, che prevede necessariamente una diversa distribuzione delle competenze a cui siamo abituati. Pensiamo infatti al tribunale per i minorenni, che si occupa di materia civile e penale. Ecco dopo la riforma tutto confluirà in un Tribunale unico.

L’istituzione del nuovo Tribunale comporta necessariamente anche una nuova organizzazione per regolamentare l’intervento dei servizi socio assistenziali e sanitari in tutte quelle situazioni in cui siano coinvolti dei minori.

Rivista anche la disciplina dei consulenti, soprattutto per quanto riguarda le cause d’incompatibilità con la carica, il regime d’incompatibilità dei giudici onorari e il regime del divieto di affidare il minore a certe categorie di persone.

Oltre a diversi ritocchi al rito, si punta a fornire agli uffici giudiziari un’iniezione di personale per il supporto delle attività attraverso l’assegnazione di nuovi magistrati ordinari e onorari e personale amministrativo.

Come sarà articolato il tribunale della famiglia

Le nuove “forze lavoro” si rendono necessarie in virtù della nuova articolazione del Tribunale in sezioni distrettuali, istituite presso ciascuna Corte d’Appello (o sezione di Corte d’Appello), e in sezioni circondariali, presso ogni sede di Tribunale ordinario, con diverse competenze.

Detto tribunale sarà diretto da un Presidente e ad esso saranno addetti più giudici dotati di competenze specifiche nelle materie attribuite al tribunale. I giudici addetti a questo tribunale eserciteranno le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applicherà il limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 160/2006.

A questo nuovo tribunale, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legge, saranno affidate le seguenti funzioni:

  • giurisdizione di primo e secondo grado in materia civile nei provvedimenti che riguardano lo stato, la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori;
  • giurisdizione di primo grado in materia penale e in materia di sorveglianza;
  • giudice tutelare;
  • le altre funzioni adesso deferite dalla legge nei modi stabiliti.

Detto tribunale non avrà competenza in materia di cittadinanza, immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale.

Per l’operatività del nuovo sistema è stata fissata una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024. Data entro la quale il Governo deve adottare le necessarie norme di coordinamento delle disposizioni in vigore con quelle previste dalla riforma anche per trattare in modo rapido i processi pendenti.

Rito unico per la famiglia

Le persone, i minori e la famiglia avranno quindi un solo tribunale di riferimento. A essere unico però sarà anche il rito, un modello che si ispira a criteri di rapidità ed efficacia, attraverso l’abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso che deve essere improntato a criteri di chiarezza e sinteticità. Il nuovo rito comporta ovviamente l’introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV -bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.”

Rito unico che però non sarà applicato ai procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, a quelli di adozione di minori di età e a quelli che sono stati attribuiti alle sezioni competenti in materia di immigrazione.

La competenza territoriale è stabilita in base alla residenza del minore, la cui tutela rappresenta uno degli elementi centrali del rito, così come la valorizzazione del suo ascolto.

Rito unico anche per quanto riguarda i procedimenti di separazione e di divorzio su domanda congiunta e affidamento dei minori nati fuori dal matrimonio.

Il rito si caratterizza per la tutela rafforzata nei confronti dei minori in contesti di violenza, ma anche in presenza di comportamenti di un genitore finalizzati a ostacolare il rapporto dei figli con l’altro, con la previsione di misure di protezione adeguate.

L’istituzione del Tribunale unico produce un effetto ulteriore, ossia la modifica del codice civile, delle disposizioni di attuazione al codice civile e delle leggi speciali che si occupano di persona, minori e famiglia.

Il decreto di attuazione ha definito, infatti, in relazione al rito unico: l’ambito di applicazione, la composizione dell’organo giudicante, i poteri del giudice, del pubblico ministero, le modalità di ascolto del minore, le procedure di nomina del tutore e del curatore per il minore, la mediazione familiare, la forma della domanda, lo svolgimento del procedimento (compresa l’adozione di provvedimenti indifferibili), la fase delle impugnazioni, la nomina di consulenti ed esperti, l’intervento dei servizi sociali e disposizioni speciali da applicare in caso di violenza domestica o di genere.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/42742-tribunale-della-famiglia.asp
(www.StudioCataldi.it)