Lo sconto (art. 1858 c.c.) è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
Cos’è il contratto di sconto bancario
Con il contratto di sconto bancario di cui all’art. 1858 c.c. la banca anticipa una somma di denaro al cliente, corrispondente al credito non ancora scaduto da questi vantato nei confronti di un soggetto terzo, deducendone gli interessi.
Lo scopo del contratto è quello di permettere al cliente di ottenere un’anticipazione in denaro, senza attendere la scadenza del credito.
D’altro canto, la banca ottiene il suo corrispettivo trattenendo una somma a titolo di interessi, calcolati con riferimento al periodo intercorrente tra la data dell’erogazione del denaro a favore del cliente e quella in cui il credito diventerà esigibile.
Differenza tra sconto bancario e fido
Lo sconto bancario condivide alcuni aspetti con altri tipi di contratti bancari, dai quali però si distingue mantenendo la propria autonomia.
In particolare, lo sconto si differenzia dall’apertura di credito (o fido), in quanto in quest’ultima figura il corrispettivo che spetta alla banca, anche quando spetti sotto forma di interessi, non viene inizialmente trattenuto come sconto, ma è riconosciuto dal cliente solo sulle somme da lui effettivamente utilizzate (v. la nostra guida sul fido bancario).
Il castelletto di sconto
Inoltre, nella pratica, il fido solitamente prevede la messa a disposizione di denaro su un conto corrente finalizzata a successivi prelievi, mentre nello sconto il cliente può ricevere subito la somma richiesta.
Non è escluso, però, che anche nell’ambito dello sconto bancario si verifichino delle dinamiche simili a quelle proprie dell’apertura di credito. Infatti, la banca può impegnarsi, nei confronti del cliente, a provvedere allo sconto dei vari crediti che possono venire in essere successivamente, nell’arco di un determinato periodo.
Viene creato, in tal modo, il c.d. castelletto di sconto. Come chiarito dalla giurisprudenza, anche in tal caso non si esula dall’ambito del contratto di sconto, perché i relativi obblighi di trasferimento di denaro (a carico della banca) e di restituzione (a carico del cliente, in caso di insolvenza del debitore) sorgono solamente in forza dei singoli negozi di sconto.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “il castelletto di sconto è un negozio distinto dal contratto di apertura di credito in quanto con esso la banca s’impegna, nel limite e per il tempo concordati, a scontare, a favore di un soggetto determinato, gli effetti e le ricevute bancarie che questo le presenterà senza implicare, anche se regolato in conto corrente, alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione), con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l’obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti” (cfr., tra le altre, Cass. n. 16560/2010).
Sconto bancario e garanzia pro solvendo
Altra caratteristica fondamentale del contratto di sconto bancario è rappresentata dalla garanzia, da parte del cliente, non solo dell’esistenza del credito ma anche della sua solvibilità.
Ciò significa che la banca ha sempre diritto di richiedere al cliente la restituzione della somma anticipata, nel caso in cui non rimanga soddisfatta dal terzo ceduto alla scadenza del debito (cessione pro solvendo; cfr. art. 1858 c.c., che dispone che nello sconto il credito viene ceduto “salvo buon fine”).
Lo sconto cambiario
Il dettato codicistico prevede anche la disciplina dello sconto cambiario.
In particolare, quando lo sconto avviene su girata di cambiale o di assegno bancario, alla banca spettano sia i diritti derivanti dal possesso del titolo che il diritto di agire nei confronti del cliente per la restituzione della somma (art 1859 c.c.).
In base al successivo art. 1860, invece, in presenza di tratte documentate per l’acquisto di merci, la banca entra in possesso del titolo a fronte di anticipazione del prezzo (scontato) al cliente, e in caso di inadempimento può vendere le merci stesse o esercitare il diritto di ritenzione.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/38856-sconto-bancario.asp
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