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Riforma processo penale: approvato lo schema del decreto attuativo

Lo schema del decreto attuativo della riforma della giustizia penale di cui alla legge delega n. 134/2021 accelera la definizione dei processi anche attraverso la digitalizzazione e disciplina in modo organico la giustizia riparativa.

Riforma processo penale: le novità

Approvato, in via preliminare, lo schema di decreto che attua la legge n. 134/2021 recante la “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre scorso e in vigore dal 19 ottobre 2021. Obiettivo primario da perseguire in base al PNRR è la riduzione della durata dei processi penali nella misura del 25% entro il 2026.

I punti della riforma

La riforma si pone una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l’esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Alcune misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.

La modifica interviene sul codice di procedura penale, sulle norme di attuazione del codice di procedura penale, sul codice penale, sulla collegata legislazione speciale e sulle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati, per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa con finalità, come sopra accennato, di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e dei principi sanciti dalla legge delega.

Deflazione e accelerazione

La finalità di deflazione e accelerazione è il faro attorno al quale si muove la riforma dei riti alternativi, dei quali viene esteso l’ambito di applicabilità e l’appetibilità. Effetti deflattivi anche per quanto riguarda il rito dibattimentale e le indagini preliminari, grazie a un sistema di discovery degli atti che mira ad evitare la paralisi dei fascicoli, senza però trascurare il segreto investigativo, che viene comunque salvaguardato.

Riformati i riti alternativi

Esteso l’ambito applicativo dei riti alternativi come patteggiamentogiudizio abbreviatodecreto penale di condanna e giudizio immediato, dei quali viene valorizzata la funzione deflattiva. Il patteggiamento in particolare viene applicato anche alla confisca e alle pene accessorie.

Filtri processuali

Aumentano i filtri nella celebrazione del processo. Nel corso dell’udienza preliminare, prevista per i reati più gravi, se il giudice rileva che gli elementi a sua disposizione non conducono a una ragionevole previsione di condanna dell’imputato, dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Per i reati meno gravi invece viene introdotta un’udienza prebattimentale che prevede una citazione diretta in giudizio, sempre al fine di filtrare i procedimenti.

Impugnazioni

Esigenze di deflazione sono anche alla base della riforma riguardante il sistema delle impugnazioni. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di appello, saranno inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità.

Condizioni di procedibilità

Perseguono finalità deflattive anche gli interventi sulla disciplina delle condizioni di procedibilità: viene ampliato l’ambito di applicazione della procedibilità a querela e si potenziano gli istituti della non punibilità per tenuità del fatto. Si vuole così ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento.

In particolare, l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto si estenderà ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, ad accezione di alcuni reati tra i quali figurano la violenza sessuale, lo stalking, i reati di violenza contro le donne, la violenza domestica riconducibile alla Convenzione di Istanbul, i reati in materia di sostanze stupefacenti, la corruzione, i reati gravi contro la pubblica amministrazione e l’incendio boschivo.

Sistema sanzionatorio

Prevista la revisione della disciplina delle sanzioni, al fine di renderle effettive e per anticipare la definizione del procedimento. Si interviene anche in modo organico sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi per risolvere il problema di coloro che, condannati a pene di durata inferiore ai 4 anni e con accesso alle misure alternative al carcere, finiscono per scontare la pena disposta dal Tribunale di Sorveglianza dopo anni.

Le pene sostitutive (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare, semilibertà) che verranno applicate però dal giudice di cognizione dopo una specifica udienza di sentencing di ispirazione anglosassone, non potranno però essere applicate in caso di reati di criminalità organizzata e in presenza di reati di cui all’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario.

Messa alla prova ampliato

Viene ampliato l’ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova per reati puniti con pena non superiore ai sei anni. Il pubblico ministero potrà, se lo ritiene opportuno, proporre al soggetto indagato o imputato la messa alla prova, ottenendo in questo modo la definizione anticipata del procedimento con un notevole risparmio di tempo.

Digitalizzazione del processo penale

La Riforma mira anche alla promozione della digitalizzazione del processo penale e, più in generale, a un maggiore impiego delle nuove tecnologie con finalità di velocizzazione e risparmio, anche muovendo dall’esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto.

Notificazioni, deposito fascicoli e trasmissione di questi tra uffici giudiziari avverranno in modalità digitale per ridurre i tempi tra fasi processuali che oggi richiedono mesi o anni.

Giustizia riparativa

La riforma include anche disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato e per l’introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, nel rispetto della disciplina internazionale e delle direttive dell’Unione europea.

Dal punto di vista pratico è prevista l’istituzione di centri per la giustizia riparativa presso ogni Corte di Appello a tutela delle vittime di reato. Novità che si affianca, senza sostituire il processo penale.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/42351-riforma-processo-penale-2021.asp
(www.StudioCataldi.it)