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Riforma processo civile e impugnazioni: cosa cambia

La legge delega per la riforma del processo civile n. 206/2022 è in fase di attuazione grazie a un prima schema di decreto approvato dal Cdm il 28 luglio 2022, che prevede novità anche per le impugnazioni.

Riforma processo civile e impugnazioni

La riforma del processo civile (legge n. 206/2021) in vigore dal 24 dicembre 2021 e attuata in parte con lo schema del decreto di attuazione approvato il 28 luglio 2022 cambia molte delle regole che disciplinano i giudizi in Italia.

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In particolare, importanti cambiamenti riguardano le fasi di impugnazione della sentenza.

Infatti, il processo in appello e il giudizio di Cassazione vengono parzialmente modificati soprattutto per favorire la funzione di filtro. In altre parole, stop alle perdite di tempo per cause che appaiono sin dall’inizio manifestamente infondate.

Maggiore filtro in appello

Il primo importante aspetto di modifica del giudizio di appello riguarda il c.d. filtro in appello, con l’introduzione di un’ulteriore ipotesi in cui i giudici potranno dichiarare l’impugnazione manifestamente infondata.

Attualmente il codice (art. 348-bis) fa riferimento alla possibilità di dichiarare l’inammissibilità del giudizio quando non vi siano ragionevoli probabilità di accoglimento. Con la riforma, il giudice potrà dichiarare manifestamente infondata l’impugnazione che non ha possibilità di essere accolta.

Tale sentenza dovrà essere resa in maniera succinta a seguito di trattazione orale, anche facendo esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto che risultano risolutivi o tramite rinvio a precedenti conformi.

Le modifiche alla provvisoria esecutività delle sentenze appellate

Rilevante è anche la modifica relativa alla provvisoria esecutività delle sentenze appellate.

Come noto, a seguito della riforma del 1990, la regola base è quella secondo cui l’impugnazione della sentenza in appello non sospende l’esecutività della stessa.

Ad oggi, la sospensione può essere concessa solo per gravi e fondati motivi.

Con l’attuale riforma, invece, l’esecutività del provvedimento di primo grado potrà essere sospesa se il giudice, sulla base di un giudizio prognostico, ritenga che l’impugnazione sia manifestamente fondata oppure se ritiene che dall’esecuzione della sentenza possano derivare gravi e irreparabili pregiudizi.

Se il provvedimento di primo grado consiste nella condanna al pagamento di una somma di denaro, è previsto che il grave pregiudizio di cui sopra possa consistere anche nella possibilità di insolvenza di una delle parti.

Reintroduzione del consigliere istruttore

Viene nuovamente introdotta nell’impianto codicistico la figura del consigliere istruttore (precedentemente eliminata dalla citata riforma del ’90), che si identifica nel giudice designato dal presidente del collegio al quale viene affidato l’espletamento dell’intera fase prodromica alla decisione.

Il consigliere istruttore avrà vari poteri, sarà suo compito, sentite le parti, riferire al collegio ai fini dell’adozione dei provvedimenti relativi a tale fase. Suo il compito, al termine della stessa, di far precisare le ocnclusioni, fissare l’udienza davanti al collegio e assegnare alle parti i termini per le conclusionali e relazionare oralmente la causa all’udienza finale.

Anche tale innovazione è introdotta in ottica deflattiva, per consentire agli altri magistrati che avrebbero composto il collegio di occuparsi di altre controversie.

Le ipotesi di rimessione in primo grado

Tra le novità più importanti della riforma appare anche la limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado se rileva che doveva essere integrato il contraddittorio o una parte non doveva essere estromessa. Le parti, nei casi suddetti di rimessione, dovranno riassumere il processo entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, termine che viene interrotto in caso di ricorso in Cassazione.

A tal fine sono stati completamente riscritti gli artt. 353 e 354 c.p.c., che attualmente prevedono una serie di altre cause di rimessione della causa in primo grado, ad esempio per motivi di giurisdizione.

Riforma processo civile e Cassazione

Anche il giudizio davanti alla Corte di Cassazione viene modificato dalla riforma, con l’introduzione di alcune novità, la principale delle quali appare la riforma del c.d. filtro in Cassazione.

In particolare, viene prevista la soppressione della sezione filtro e l’introduzione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati che si caratterizza anche per la formulazione di una sintetica proposta di definizione del giudizio da parte del presidente della sezione o si un consigliere delegato.

Il nuovo rinvio pregiudiziale in Cassazione

Infine, la riforma introduce il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione da parte del giudice di merito, per la risoluzione di una questione di diritto sulla quale abbia già sentito in contraddittorio le parti.

Presupposti del rinvio sono che la questione che ne è oggetto sia:

  • esclusivamente di diritto;
  • non sia stata ancora affrontata dalla Cassazione;
  • presenti gravi difficoltà interpretative;
  • sia suscettibile di ricorrere in numerose controversie.

Il rinvio viene operato con ordinanza che sospende il giudizio di merito. Il relativo provvedimento della Cassazione avrà per quest’ultimo efficacia vincolante e anche se il procedimento si estingue essa sarà vincolante nel nuovo giudizio in cui sarà proposta la stessa domanda tra le parti.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/43339-riforma-processo-civile-e-impugnazioni-cosa-cambia.asp
(www.StudioCataldi.it)