Responsabilità medica e della Struttura Sanitaria
Il tema della responsabilità medica è complesso e difficilmente sintetizzabile e, in via generale, si può affermare che la responsabilità medica deriva dai danni cagionati alla salute psico-fisica dei pazienti nell’esercizio dell’attività medica, per colpa del singolo medico o a causa della carenza strumentale della struttura sanitaria o della mancanza di un valido consenso informato e che le tipologie di danno risarcibili sono molteplici e ricomprendono, tra molte altre, quelle derivanti da errori diagnostici o terapeutici o da omissioni dei sanitari.
Nell’ambito dell’attività medica si possono individuare due tipologie di responsabilità:
- quella gravante sulla struttura sanitaria;
- quella riconducibile alla condotta del singolo medico che ha posto in essere la condotta lesiva per il paziente.
Il dibattito giurisprudenziale sulla natura di tali responsabilità è stato davvero ampio e, inizialmente, ispirato da una rigida distinzione tra la responsabilità della struttura sanitaria, derivante dal c.d. “contratto di spedalità” e ritenuta di natura contrattuale e la responsabilità del medico, ricondotta invece nell’alveo della responsabilità extracontrattuale.
Ben presto, però, tale orientamento è stato superato e anche la responsabilità del medico, inquadrata nel c.d. “contatto sociale” quale fonte della obbligazione da questi assunta, è stata ricondotta nella fattispecie della responsabilità contrattuale.
Mentre le strutture sanitarie, che accettando il paziente ai fini del ricovero concludono con esso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria, rispondono ancora verso lo stesso a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 c.c. per l’inadempimento delle obbligazioni direttamente a proprio carico (anche per prestazioni accessorie concordate con il paziente quali le medicazioni, l’assistenza infermieristica o l’utilizzo della sala operatoria) ed in virtù dell’articolo 1228 c.c. per l’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario in prima persona quale ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, i medici rispondono ora nuovamente a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c..
Da tale differenza derivano rilevanti conseguenze tanto in termini di onere probatorio quanto di prescrizione.
- Risarcimento danno da errore:
Diagnostico;
chirurgico;
trattamento post operatorio;
al neonato.