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Reato perseguibile d’ufficio non corrispondere l’assegno di divorzio

Quando è intervenuta la modifica che ha trasfuso il contenuto dell’art. 12 sexies della legge sul divorzio n. 898/1970 nell’art. 570 bis c.p il regime della procedibilità d’ufficio è rimasto inalterato.

Chi non versa l’assegno all’ex è perseguibile d’ufficio

Nella breve sentenza della Cassazione n. 27937/2022 (sotto allegata) si chiarisce che il reato di cui all’art. 570 bis c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il reato, contemplato prima della riforma dall’art. 12 sexies c.p., è perseguibile d’ufficio e non a querela della persona offesa come l’art. 570 c.p.

La vicenda processuale

Il Tribunale di Pescara dichiara non diversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p bis per intervenuta remissione della querela. L’imputato è stato accusato di non avere versato alla moglie la somma di 700 euro, di cui 400,00 euro destinati al mantenimento del figlio, come disposti dal giudice.

Non versare l’assegno di divorzio è reato perseguibile d’ufficio

Il Procuratore della Repubblica ricorre in Cassazione sostenendo che nel caso di specie è stato violato l’art. 570 c.p perché il Tribunale ha ritenuto erroneamente il reato contestato all’imputato perseguibile a querela di parte.

Cassazione: procedibile d’ufficio il reato di cui all’art 570 bis c.p.

La Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore perché fondato. Quando la mancata corresponsione del reato era punita dalla legge sul divorzio n. 898/1970 dall’art. 12 sexies la fattispecie era perseguibile d’ufficio.

Quando poi questa norma è stata abrogata, il contenuto è stato trasfuso nel nuovo art. 570 bis a cui è applicabile un regime di procedibilità diverso da quello di cui all’art. 570 c.p. che prevede la querela della persona offesa, salvo eccezioni.

Come spiegato infatti dalle SU nella sentenza n. 7277/2020 “il nuovo art. 570-bis c.p. assorbe le previsioni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies e di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, specificandosi che la modifica “non incide sul regime di procedibilità di ufficio, la cui corrispondenza a Costituzione è stata comunque affermata ripetutamente dalla Corte Costituzionale (da ultimo sentenza n. 220 del 2015)”.

In caso di mancata corresponsione dell’assegno divorzile il reato di cui all’art. 570 bis c.p. è soggetto pertanto al regime della procedibilità d’ufficio.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44901-reato-perseguibile-d-ufficio-non-corrispondere-l-assegno-di-divorzio160.asp
(www.StudioCataldi.it)