Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 c.p è integrato dalla condotta della madre che non consegna la figlia all’ex per le vacanze estive.
Vacanze con la figlia
ondanna per la madre che si adopera e si organizza per impedire alla figlia di trascorrere con il padre il mese di vacanze riconosciute dal giudice. La bambina è stata evidentemente strumentalizzata nel processo di divorzio del genitori tanto che non solo la madre ha negato di dover comunicare all’ex le sue decisioni sulle vacanze della figlia, ma la stessa nel periodo spettante al padre ha mandato la figlia in vacanza in Inghilterra. Nessuna attenuante e nessuna giustificazione neppure per l’entità del danno liquidato in favore dell’uomo. Questa la decisione contenuta nella sentenza della Cassazione n. 28980/2022 (sotto allegata).
La vicenda processuale
In sede di appello viene confermata la condanna dell’imputata per il reato di cui all’art. 388 comma 2 c.p per aver eluso il provvedimento del tribunale con il quale è stato disposto che la minore dovesse trascorrere con il padre il periodo delle vacanze dal 19 luglio al 19 agosto del 2013. L’uomo infatti, recatosi nella casa di vacanza dell’ex moglie per prelevare la bambina e recarsi con la stessa all’estero per le vacanze, non trovava nessuno, tanto che è ha chiamato i Carabinieri.
La corte d’appello ha ritenuto attendibile le dichiarazioni della persona offesa e nella sentenza ha evidenziato che non rileva l’assenza anche di un solo giorno poiché l’ex moglie era perfettamente a conoscenza del provvedimento giudiziale che stabiliva il periodo che la minore avrebbe dovuto trascorrere con il padre. Se la ricorrente avesse voluto trasferirsi per qualche giorno nella sua residenza di Milano avrebbe dovuto comunque avvertire l’ex coniuge e rendere possibile l’incontro. E’ invece emerso che la stessa non si è resa reperibile neppure nei giorni successivi a quello stabilito e che la minore è stata mandata in Inghilterra a trascorrere le vacanze.
Responsabile il padre del mancato prelevamento della figlia
L’imputata nel ricorrere in Cassazione contesta la decisione della Corte d’appello in quanto è errato il luogo in cui l’ex avrebbe dovuto prelevare la bambina. I due genitori avrebbero dovuto incontrarsi nel luogo di residenza della donna, per cui è l’ex il responsabile della mancata consegna.
La donna evidenzia inoltre l’aspro contenzioso legale avviato dall’ex marito, debitore nei suoi confronti di 26.000 € per le spese straordinarie necessarie alle cure mediche della figlia. Situazione che, a suo giudizio, fa sorgere il ragionevole dubbio sulla credibilità dell’ex e sulla strumentalità della querela presentata nel corso del procedimento di divorzio.
Errato l’assunto secondo il quale la donna avrebbe dovuto consegnare la figlia nella sua casa estiva delle vacanze così com’è errato aver ritenuto che la stessa si fosse allontanata arbitrariamente per qualche giorno senza avvisare l’ex coniuge, visto che non era obbligata a comunicare al padre il luogo di consegna della minore.
La difesa ritiene inoltre sussistenti i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p poiché la condotta è scarsamente lesiva e non abituale e a donna è stata mossa dalla necessità di tutelare la minore, onde la necessità di veder riconosciuta alla stessa l’attenuante del particolare valore morale o sociale della condotta di quell’articolo 62 c.p.
Viziata anche l’entità del danno liquidato in via equitativa, che ha tenuto conto del viaggio in America del padre per la figlia, il cui costo però non è stato dimostrato. Vizio analogo anche in relazione all’importo del risarcimento a cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena poiché la situazione economica emerge dall’ammissione della ricorrente al patrocinio gratuito.
Organizzata la mancata consegna della figlia: dolo intenso
La Cassazione adita dichiara il ricorso inammissibile perché generico e perché contiene censure sulle quali si è già pronunciata la Corte d’appello. Dalla motivazione della Cassazione emerge che la donna vuole costruire diversamente la vicenda sostenendo l’assenza di un accordo con la madre della minore e che quindi Milano era il luogo della consegna stabilita. In realtà è emerso che la ricorrente si era già resa reperibile prima durante e dopo la data di consegna prevista tanto che il padre era stato costretto ad accordarsi direttamente con la figlia che in seguito ha confermato di trovarsi presso la casa della nonna materna in Castiglione, luogo ove lo stesso si era diretto per prelevarla, è stata inoltre accertata la volontà della madre della minore di essere contraria a che la figlia trascorresse con il padre il periodo estivo, stante il viaggio in Inghilterra della minore poco dopo.
Correttamente la condotta della donna, per la Corte d’appello non è scarsamente offensiva in ragione della preordinazione, dell’organizzata condotta e del bene giuridico protetto dalla norma, da cui emerge un dolo particolarmente intenso, che emerge ancora più forte in quanto la figlia, raggiunta la maggiore età, ha deciso di vivere con il padre.
La minore è stata quindi strumentalizzata in una vicenda caratterizzata da un’aspra conflittualità e da qui l’esclusione del riconoscimento anche delle attenuanti generiche invocate.
Per quanto riguarda infine il risarcimento del danno a cui è stata subordinata la sospensione condizionale la cassazione rileva che la corte di appello “ha preso in considerazione la situazione economica della donna apprezzando proprio i redditi dichiarati in sede di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e gli obblighi di mantenimento gravanti sulla stessa, a cui accenna genericamente la ricorrente escludendo che gli stessi precludessero, con motivazione completa sottratta al vaglio di legittimità, il pagamento di una somma di euro 3000.”
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44872-reato-impedire-all-ex-di-trascorrere-le-vacanze-con-la-figlia160.asp
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