L’atto illecito è una delle fonti di obbligazione civile ex art. 1173 c.c. e dà luogo a responsabilità aquiliana con obbligo di risarcimento del danno.
L’atto illecito come fonte di obbligazione
L’ordinamento italiano prevede che le obbligazioni civili possano nascere dalla volontà contrattuale delle parti, dal verificarsi di un fatto illecito, dalla promessa unilaterale di un singolo soggetto e negli altri casi previsti dalla legge.
Tale previsione è contenuta nell’art. 1173 del codice civile. In questa breve guida approfondiremo gli aspetti relativi alle obbligazioni nascenti da atto illecito.
La responsabilità extracontrattuale
Sebbene la norma citata faccia espresso riferimento al fatto illecito quale fonte di obbligazione, si ritiene che tale locuzione vada riferita più in particolare all’atto illecito, ad un comportamento, cioè, che sia stato posto in essere volontariamente da un soggetto.
A norma dell’art. 2043 c.c., regola fondante della c.d. responsabilità aquiliana o extracontrattuale, l’atto illecito rileva quale fonte di obbligazione quando esso cagioni un danno ingiusto ad un altro soggetto, comportando in capo al soggetto che l’ha compiuto l’obbligo di risarcimento.
A tal fine, è necessario che il fatto dannoso sia imputabile al soggetto che ha compiuto l’azione (o abbia omesso di agire) con colpa o dolo. L’imputabilità, in particolare, è esclusa quando si accerti che l’agente non era capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto (c.d. incapacità naturale).
L’obbligo di risarcimento del danno
L’accertamento della sussistenza della responsabilità extracontrattuale, così come quello dell’imputabilità dell’atto al soggetto che l’ha compiuto e del nesso causale intercorrente tra atto illecito ed evento dannoso, è da compiersi in sede giudiziale in base alle circostanze del singolo caso concreto.
Qualora emerga tale responsabilità, il conseguente obbligo di risarcimento del danno risponderà ai dettami degli artt. 1223 c.c. segg., e in particolare sarà diretto al ristoro del danno nelle sue componenti del lucro cessante e del danno emergente, cioè del mancato guadagno e della perdita subita.
Responsabilità oggettiva e indiretta
A norma del codice civile, la responsabilità per atto illecito non si configura solo nei casi sopra esaminati, in cui emerga un profilo di colpa che renda il soggetto responsabile ex art. 2043 c.c.
Infatti, le disposizioni immediatamente successive a tale norma prevedono una serie di casi in cui la responsabilità e il conseguente obbligo di risarcimento del danno scaturiscono da fattori diversi dalla colpa del soggetto che ha compiuto l’atto.
In particolare, tali previsioni normative individuano i casi di responsabilità indiretta e di responsabilità oggettiva.
La responsabilità per fatto altrui
La responsabilità indiretta, o per fatto altrui, è prevista dall’art. 2047 c.c. in capo a chi sia tenuto alla sorveglianza di un soggetto incapace di intendere e di volere, nel caso in cui quest’ultimo abbia cagionato un danno a terzi.
Tale ipotesi riguarda, ad esempio, il personale scolastico e quello addetto alle strutture sanitarie e ospedaliere.
Più specificamente ai genitori, invece, si riferisce il primo comma del successivo art. 2048 c.c., ove questi vengono considerati responsabili in riferimento al danno causato dai figli con essi conviventi. L’articolo in esame coinvolge anche la responsabilità del personale scolastico.
Parimenti, identifica un caso di responsabilità per fatto altrui anche l’ipotesi contemplata dall’art. 2049 c.c., in base al quale i padroni e i committenti rispondono dei danni cagionati dai loro commessi (ad esempio, l’imprenditore che risponde del danno cagionato dal dipendente, in solido con quest’ultimo).
Rientra in tale novero anche la responsabilità ex art. 2054 c.c. del proprietario di un veicolo per i danni arrecati dal conducente.
Responsabilità oggettiva
Per quanto riguarda, invece, i casi di responsabilità oggettiva previsti dalla normativa, ricollegati all’insorgere di un danno dovuto a fatto illecito, è possibile individuare i seguenti casi: la responsabilità per i danni cagionati dall’esercizio di attività pericolose, da cose in custodia, da animali, dalla rovina di edifici e dalla circolazione di veicoli a motore (artt. 2050-2054 c.c.), oltre alla responsabilità oggettiva del fabbricante per danni causati da prodotti difettosi (v. Codice del consumo, d.lgs. 206/05).
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/42838-il-debitore-potra-vendere-direttamente-l-immobile-pignorato.asp
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