Lavoratori marittimi. Chiarimenti sulle voci retributive utili a determinare la misura delle prestazioni di malattia per eventi insorti entro il 31 dicembre 2023.
Con la circolare n. 4 del 5 gennaio 2024 e il successivo messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024 nel fornire un quadro riepilogativo delle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), sono state illustrate le modifiche di cui all’articolo 1, comma 156, della stessa legge, a novella del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, sull’indennità di malattia dei lavoratori marittimi che verranno specificate con circolare in corso di definizione.
Quanto alla gestione delle domande fondate su eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023 si forniscono, quindi, i seguenti chiarimenti.
Come indicato nella circolare n. 179 del 23 dicembre 2013, all’atto dell’acquisizione in gestione diretta delle prestazioni in argomento – ossia alla data del 1° gennaio 2014 – sono stati transitoriamente integrati nei flussi INPS gli applicativi già in uso dalla gestione Inail ex Ipsema.
Trattandosi di applicativi non in linea con gli standard informatici INPS, è stato avviato un sistematico processo di reingegnerizzazione, con progressivo rilascio e conseguente dismissione dei gestionali precedentemente in uso.
In tale contesto transitorio si colloca la circolare n. 105 del 3 luglio 2017 tesa, per l’appunto, a governare il suddetto processo transitorio uniformando le prassi in uso sul territorio.
Nell’ambito del processo di reingegnerizzazione, con la circolare n. 70 del 17 maggio 2018 è stato comunicato il rilascio in produzione di apposito servizio web per la trasmissione di un flusso strutturato dedicato all’acquisizione dei dati retributivi da parte dei datori di lavoro, responsabili della conformità dei dati trasmessi rispetto alle istruzioni fornite sulla retribuzione di riferimento per gli specifici eventi indennizzabili.
Più di recente, è stato precisato alle Strutture territoriali INPS che, per l’inclusione di specifiche componenti retributive utili alla misura delle indennità di malattia, è necessaria una espressa previsione di legge o della contrattazione collettiva.
Riguardo alla previsione di legge (cfr. il paragrafo 8.1 della circolare n. 179/2013), il fondamento legislativo della retribuzione utile ai fini della determinazione dell’indennità di malattia per i lavoratori marittimi è rinvenibile nel citato articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937, che, per eventi insorti in data antecedente il 1° gennaio 2024 – stante il rinvio agli articoli 71 e 72 del regolamento approvato con il regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 (di seguito regolamento), disponeva che:
- il “salario” è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica (art. 71 del regolamento);
- per gli equipaggi delle navi da pesca, aventi diritto alle indennità specifiche ove appartenenti alla platea dei beneficiari del settore pesca – soggetti alla legge 26 luglio 1984, n. 413 – occorre far riferimento ai salari convenzionali della contrattazione di settore (art. 72 del regolamento).
Tanto premesso, per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, si conferma che costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937 – nella formulazione previgente alla succitata riforma recata dalla legge di Bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva. Ciò significa che ai fini del calcolo della prestazione devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.
Si precisa altresì che, stante l’utilizzo, per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, di un apposito flusso per l’invio dei dati retributivi (cfr. la circolare n. 70/2018), le Strutture territoriali effettuano le verifiche di congruenza tra i dati dichiarati nel suddetto flusso e riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto nell’elemento relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.
A tale fine, occorre altresì tenere presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere opportunamente riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro per il quale viene liquidata la voce retributiva anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.
Leggi sul Portale INPS > https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.02.messaggio-numero-803-del-23-02-2024_14486.html