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Messaggio numero 4050 del 15-11-2023

Rata di pensione di dicembre 2023. Anticipo del conguaglio di perequazione relativo all’anno 2023. Corresponsione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Seconda tranche 2023.

Premessa

Con il presente messaggio si comunica che l’Istituto ha completato le attività finalizzate a garantire, sulla rata di pensione di dicembre 2023, il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023, che l’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha anticipato all’ultimo pagamento dell’anno corrente.

Tali attività sono state effettuate contestualmente alle elaborazioni utili al pagamento automatizzato dell’importo aggiuntivo di cui all’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché della seconda tranche della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tanto premesso, di seguito si illustrano nel dettaglio le attività effettuate.

1.    Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del 10 novembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Il conguaglio doveva pertanto effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2024, con effetto sulla rata di gennaio 2024.

L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023”.

Pertanto, tale disposizione ha comportato l’anticipo del conguaglio in argomento alla mensilità di dicembre 2023.

La variazione percentuale definitiva calcolata dall’Istat per l’anno 2022 da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2023 è stata pari al +8,1%.

Sono state interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.

1.1 Criteri di rivalutazione per l’anno 2023

A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio 2021 – dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 nella misura del +8,1%, è stato calcolato il conguaglio rispetto all’importo mensile corrisposto in via provvisoria dal mese di gennaio 2023.

In particolare, sono state elaborate:

  • la rivalutazione dei trattamenti dalla mensilità di gennaio 2023;
  • la quantificazione degli importi arretrati dalla mensilità di gennaio 2023.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2023 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito, dell’importo soglia per la pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, inserito dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell’incremento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022.

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