Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Messaggio numero 3977 del 10-11-2023

Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico di cui all’articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, all’articolo 18, rubricato “Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico”, ha fornito l’interpretazione autentica della previsione di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, c.d. decreto Aiuti (disposizione introduttiva dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico), e ha altresì previsto, anche per l’anno 2023, una indennità una tantum a favore della medesima categoria di lavoratori. 

Nelle more della pubblicazione di apposita circolare attuativa della disposizione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 145/2023, si forniscono di seguito le prime indicazioni amministrative, anche finalizzate alla presentazione delle domande per la fruizione della misura da parte dei lavoratori interessati.

1. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico (art. 2-bis del decreto Aiuti). Interpretazione autentica di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 145/2023

Il decreto Aiuti, all’articolo 2-bis, ha previsto, per l’anno 2022, il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale in possesso di specifici requisiti legislativamente previsti. Con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative per il riconoscimento della richiamata indennità.

L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023, attraverso l’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto Aiuti, chiarisce che: “La disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.

Attraverso la citata norma di interpretazione autentica, il legislatore ha, pertanto, chiarito che la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

In attuazione della richiamata norma di interpretazione autentica, l’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del decreto Aiuti.

La richiamata disposizione di cui all’articolo 2-bis in commento prevede, quali requisiti di accesso all’indennità una tantum, che il lavoratore non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, come da interpretazione autentica, non sia percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e, infine, non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Per tutti gli aspetti di dettaglio dell’indennità una tantum per l’anno 2022, di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti, si rinvia alla menzionata circolare n. 115/2022.

In considerazione della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 145/2023 e del conseguente ampliamento della platea dei beneficiari della misura, i lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum per l’anno 2022, possono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul sito web dell’Istituto, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.

2. Indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico

Il decreto-legge n. 145/2023, all’articolo 18, comma 2, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022. 

Nello specifico, la richiamata disposizione prevede che l’indennità in argomento sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell’anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2022 – possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, si precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).

Inoltre, il citato articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023, prevede – quali ulteriore requisito di accesso all’indennità – che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente – diverso da quello a tempo parziale ciclico – né percettore della NASpI.

Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

L’indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda, da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo.

L’indennità in argomento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

3.   Presentazione della domanda

Le domande per l’accesso alle indennità sopra illustrate saranno disponibili dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con la propria identità digitale, sarà necessario selezionare, in base alla domanda che si intende presentare, la prestazione:

  • “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;
  • “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.

Dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna.

Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.

Si evidenzia che le domande per l’indennità in oggetto riferite all’anno 2023 verranno rese disponibili con i dati precompilati nel caso in cui si rilevi la presenza di una domanda per la stessa indennità riferita all’anno 2022.

Nel caso indicato, una volta selezionata la voce “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”, il sistema prospetterà all’utente la domanda in stato “bozza” predisposta con i dati prelevati dalla domanda del 2022. Il sistema offrirà, quindi, la possibilità di utilizzare la bozza precompilata o di avviare la compilazione integrale della domanda. Nel caso di utilizzo della domanda predisposta in bozza il sistema prospetterà come precompilate, oltre alle informazioni anagrafiche, anche le informazioni relative al canale d’accredito prelevate dalla domanda presentata nel 2022. Si sottolinea che il canale d’accredito della prestazione precaricato in domanda è, comunque, modificabile.

Resteranno, invece, da sottoscrivere esplicitamente le dichiarazioni e il consenso al trattamento dei dati personali presenti nell’ultima sezione.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande dell’indennità sopra descritta sono le seguenti:

•  SPID di livello 2 o superiore;

•  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

•  Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al sito web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Inoltre, è possibile presentare la domanda attraverso gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Continua a leggere > https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.11.messaggio-numero-3977-del-10-11-2023_14313.html