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Messaggio numero 3779 del 30-10-2023

Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Istruzioni operative e contabili per l’anno 2023.

L’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha prorogato“per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122”.

L’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, dispone al comma 1 che: “Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 44, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

Alla luce della novella normativa della legge di Bilancio 2022, il citato articolo 43-bis deve quindi essere interpretato nel senso che la sua applicazione temporale è estesa alle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale[1] o in amministrazione straordinaria destinatarie, negli anni 2022 e 2023, di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018.

Al ricorrere della suddetta ipotesi, limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al richiamato articolo 44, trova applicazione anche per gli anni 2023 e 2024 l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni (c.d. ticket di licenziamento).

Tali esoneri riconoscibili per le annualità 2023 e 2024 sono autorizzati nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 21 milioni di euro per ciascun anno[2].

Sulla base dei dati forniti dai responsabili della procedura concorsuale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede alla verifica che gli importi richiesti trovino capienza nello stanziamento previsto dalla norma, autorizzando le relative domande nel limite di spesa sopra precisato.

Come già chiarito con i messaggi n. 3920 del 26 ottobre 2020 e n. 1400 del 29 marzo 2022, in conformità a quanto indicato nella circolare n. 19/2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’applicazione degli esoneri deve essere infatti richiesta al medesimo Dicastero, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018; il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.

Si ribadisce che le aziende che intendano richiedere gli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:

a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, distinta in relazione a ogni anno civile interessato dalla CIGS;

b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, da calcolare, secondo le indicazioni precisate da ultimo con la circolare n. 137/2021, con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi del citato decreto-legge.

Per quanto attiene alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa, con i citati messaggi è stato precisato che le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 non modificano la destinazione e l’assetto del TFR come determinati dal quadro normativo vigente; pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:

  1. versamento ai fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  2. versamento al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  3. accantonamento presso il datore di lavoro.

Nell’ipotesi di cui al precedente punto a), l’Istituto provvede a trasferire il TFR maturato e afferente alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, al fondo pensione di destinazione.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c), invece, l’Istituto provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata. Infatti, in ragione della tipologia di aziende destinatarie delle misure (imprese in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria, che abbiano cessato l’attività e per le quali sussistano concrete possibilità di cessione dei complessi aziendali), i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale, cesseranno il rapporto di lavoro per licenziamento o per passaggio alle dipendenze dell’acquirente ai sensi dell’articolo 47, comma 5-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, senza applicazione del secondo comma dell’articolo 2112 del codice civile.

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