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Messaggio numero 2854 del 01-08-2023

Eventi eccezionali del 26 novembre 2022, verificatisi nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Istruzioni contabili.

A seguito degli eventi eccezionali verificatisi, nel territorio dell’isola di Ischia il giorno 26 novembre 2022, l’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, per i soggetti che, alla predetta data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, o la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

Le indicazioni relative alla predetta sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi sono state rese note dall’Istituto con la circolare n. 36 del 3 aprile 2023.

Con il presente messaggio si illustrano le modalità, per ciascuna Gestione previdenziale, con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi per effetto della normativa in oggetto, in unica soluzione entro il termine del 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si forniscono, altresì, le istruzioni in ordine alle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 16 settembre 2023.

Al riguardo, si evidenzia che, per tutte le Gestioni previdenziali, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese.

Con riferimento alle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, il versamento delle rate sospese, in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2023.

Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro, che hanno sospeso gli adempimenti secondo le indicazioni contenute nella sopra richiamata circolare n. 36/2023, devono trasmettere entro il 16 settembre 2023 anche le denunce retributive e contributive.

Continua a leggere > https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.08.messaggio-numero-2854-del-01-08-2023_14237.html