Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra INPS e Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023.
Si fa seguito al messaggio n. 1739 del 12 maggio 2023, con cui è stata resa nota l’adozione della convenzione quadro tra INPS e Casse/Enti previdenziali (di seguito Casse) per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, per comunicare che sono disponibili i seguenti servizi:
- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione (cfr. l’Allegato 1, sezioneb.1,dellaconvenzione);
- invio della certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.2, dellaconvenzione);
- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione telematica e consultazione telematica dello stato della richiesta di riesame (cfr. l’Allegato 1,sezione b.3,della convenzione);
- invio del riesame della precedente certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.4, della convenzione);
- notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione (cfr. l’Allegato 1, sezione b.5, della convenzione).
I servizi elencati, relativi alla facoltà di ricongiunzione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990, sono operativi per le Casse che aderiscono alla convenzione in argomento e che predispongono le rispettive procedure necessarie alla gestione di tali servizi.
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