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Messaggio numero 2458 del 30-06-2023

Chiarimenti sulla circolare n. 54 dell’8 giugno 2023.

In riferimento all’oggetto, a seguito delle avanzate richieste di chiarimento, si precisa quanto segue.

Requisito della sospensione dell’attività con particolare riferimento ai lavoratori autonomi agricoli

Si conferma anche con riferimento all’indennità ai lavoratori autonomi, il principio in ambito agricolo, già stabilito nel messaggio 2215 del 14 giugno u.s. in tema di ammortizzatore unico, per cui l’impossibilità a prestare attività lavorativa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici di cui al decreto legge 61/2023, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. Pertanto si ritiene corretta l’interpretazione in base alla quale viene riconosciuta la sospensione dell’attività nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui all’elenco allegato al decreto-legge n. 61/2023, nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte nei predetti Comuni; ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, infatti, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.

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