Indennità di malattia in favore dei lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Sottoscrizione dei Protocolli d’intesa tra l’INPS e Air Sea Holiday GmbH, nonché Costa Crociere S.p.A. Modalità di pagamento degli eventi di malattia. Istruzioni operative
1. Premessa
Con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 89 e n. 90 del 9 ottobre 2024 sono stati adottati i Protocolli d’intesa – di durata triennale – sottoscritti tra l’INPS e, rispettivamente, Air Sea Holiday GmbH e Costa Crociere S.p.A. per l’anticipazione, da parte di questi ultimi, delle prestazioni economiche spettanti ai lavoratori marittimi per gli eventi relativi alla malattia, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni dei contratti collettivi applicabili ai lavoratori medesimi e delle istruzioni fornite dall’Istituto, anche in relazione alla determinazione delle somme da corrispondere, assumendo i correlati obblighi e assicurando gli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta in luogo dell’INPS.
Per gli eventi diversi dalla malattia, riferiti alle indennità di maternità/paternità, disabilità, donazione di sangue e/o midollo osseo, i datori di lavoro che intendono anticipare ai propri dipendenti le citate prestazioni devono attenersi alle istruzioni fornite con la circolare n. 173 del 23 ottobre 2015 e, in particolare, a quanto illustrato al paragrafo 3, relativamente alla codifica del datore di lavoro.
Tanto rappresentato, di seguito si illustrano gli aspetti salienti dei citati protocolli e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili.
2. Istruzioni operative
Sul piano operativo, per effetto dei Protocolli d’intesa in oggetto, per le sole prestazioni a tutela della malattia erogate ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito descritte è escluso il pagamento diretto da parte dell’Istituto e il datore di lavoro provvede all’anticipazione delle prestazioni; le successive regolazioni contabili sono effettuate tra quest’ultimo e la Struttura territorialmente competente dell’INPS, individuata nella Direzione provinciale di Genova, in quanto compartimento marittimo presso il quale risultano iscritte le intere flotte armatoriali di Air Sea Holiday GmbH e Costa Crociere S.p.A.
In capo al datore di lavoro permane integralmente l’obbligo contributivo, posto che lo schema negoziale in argomento costituisce una modalità diversa rispetto a quello tradizionale del pagamento diretto o del conguaglio e non autorizza, pertanto, a conguagliare le somme così anticipate per conto dell’INPS; il rimborso avviene, infatti, sulla base delle specifiche, separate e differenti operazioni contabili di seguito descritte.
I Protocolli d’intesa con Costa Crociere S.p.A. e Air Sea Holiday GmbH prevedono la corresponsione delle seguenti prestazioni: indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) e temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune prevista dalla legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (c.d. legge Focaccia).
Tali Protocolli trovano applicazione per i soli lavoratori in continuità di rapporto di lavoro e per il personale con contratto temporary, ovvero a tempo determinato, operanti a bordo della flotta Costa Crociere S.p.A., Brand AIDA e della flotta Air Sea Holiday GmbH definiti sulla base delle matricole INPS riportate nell’Allegato A dei Protocolli stessi (Allegato n. 1), costituente ambito oggettivo di riferimento sia di Air Sea Holiday GmbH (società appaltatrice di servizi di bordo su navi da crociera, interamente controllata da Costa Crociere S.p.A.) che di Costa Crociere S.p.A.
Si evidenzia che l’elenco delle matricole delle navi di cui al citato allegato è suscettibile di modifica/integrazione per espresso accordo delle parti, a seguito dell’apertura di nuove posizioni previdenziali per la futura iscrizione di nuove navi al Registro Internazionale Italiano. Le eventuali variazioni intervenute al riguardo saranno oggetto di appositi messaggi.
È esclusa l’anticipazione, da parte di Air Sea Holiday GmbH e di Costa Crociere S.p.A., delle prestazioni economiche per gli eventi relativi alla malattia in favore dei lavoratori operanti a bordo delle navi la cui matricola non rientra nel campo di applicazione della convenzione. In tali casi gli eventi di malattia sono, quindi, indennizzati a pagamento diretto da parte dell’INPS.
Permane in carico al lavoratore l’onere di tempestiva e corretta trasmissione del certificato di malattia, anche per consentire la valutazione medico legale, inclusa l’eventuale visita fiscale.
Inoltre, stante l’espresso rinvio in premessa delle intese sottoscritte, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori interessati dai suddetti Protocolli d’intesa le istruzioni fornite con la circolare n. 145 del 28 settembre 2021, relative al servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, quale modalità di richiesta delle prestazioni economiche per gli eventi relativi alla malattia.
3. Istruzioni contabili
La Direzione provinciale di Genova, ricevuta – con periodicità almeno semestrale – la rendicontazione degli importi anticipati e la documentazione a corredo degli eventi, effettuate le necessarie verifiche amministrative preliminari, rimborsa ai datori di lavoro le somme legittimamente anticipate (rimanendone escluso qualsiasi ulteriore onere a titolo di costo di gestione); è escluso il rimborso delle somme anticipate in violazione delle intese sottoscritte, della normativa vigente, delle disposizioni dei contratti collettivi applicabili ai lavoratori medesimi e delle istruzioni INPS con riferimento alle prestazioni di malattia in argomento.
Per le contabilizzazioni dei rimborsi si farà riferimento alle istruzioni contabili fornite con la comunicazione PEI prot. n. INPS.0005.11/10/2019.0093686 alla Direzione provinciale di Genova.
Si ricorda, infine, che la procedura di gestione malattia marittimi dispone di apposita funzionalità all’interno delle singole pratiche virtuali per la verifica degli importi correttamente rimborsabili, utilizzabile con l’indicazione degli estremi di numero e data del mandato di pagamento effettuato a rimborso al datore di lavoro anticipante.
Leggi sul Portale INPS > https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.01.messaggio-numero-157-del-16-01-2025_14777.html