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Messaggio numero 1552 del 28-04-2023

Gestione lavoratori domestici. Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Indicazioni operative. Istruzioni contabili.

L’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha introdotto, in via sperimentale, per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti anche per le lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022.

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