Articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020. Esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche. Modalità di fruizione dell’esonero per le imprese ammesse al beneficio dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
L’articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disciplina un esonero contributivo per le imprese di cabotaggio e crocieristiche.
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