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Memoria difensiva non presa in considerazione: scatta la nullità

Per la Cassazione, la mancata presa in considerazione della memoria difensiva e dei relativi allegati inviati via pec può far scattare la nullità.

Omessa valutazione conclusioni difensive

Per la mancata presa in considerazione delle conclusioni difensive inviate via pec può scattare la nullità. Lo ha affermato la seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 14513/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, il GUP presso il Tribunale di Treviso aveva dichiarato responsabile un soggetto del delitto di cui all’art. 642, comma 2, c.p. condannandolo a 1 anno di reclusione oltre al risarcimento alla parte civile. In appello, la pena veniva ridotta a 8 mesi e per il resto la sentenza veniva confermata. Il difensore dell’imputato adiva il Palazzaccio, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con specifico riferimento alla partecipazione necessaria dell’imputato per non aver preso atto della memoria e degli allegati inviati via pec nei termini fissati per la trattazione cartolare e di cui chiedeva l’acquisizione ex art. 603 c.p.p.

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato. La verifica degli atti contenuti nel fascicolo di ufficio del processo svoltosi in appello ha consentito di appurare che il difensore del ricorrente aveva trasmesso a mezzo pec una memoria scritta, con allegata la sentenza del GdP di Manduria che venivano inserite nei relativi fascicoletti destinati al consigliere relatore ed al presidente del collegio e che la sentenza impugnata ometteva di valutare.

Tanto premesso, afferma la Corte ribadendo un principio di diritto già affermato, “la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo posta elettronica certificata, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l’intervento dell’imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23-bis cit., deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo” (cfr., tra le altre, Cass. n. 3913/2021).

Più in particolare, il collegio condivide e fa propria l’affermazione secondo cui “l’omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione, tuttavia, che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa“.

Nella specie, se è vero che la memoria trasmessa dalla difesa era “ripetitiva” del contenuto dell’atto d’appello, è pur che recava allegata una sentenza che aveva giudicato, in sede civile, circa il sinistro che, secondo l’imputazione, non sarebbe mai avvenuto. Per cui, non potendo in sede di legittimità operare una valutazione di assoluta irrilevanza della documentazione allegata dalla difesa, dovrà provvedervi il giudice d’appello in sede di rinvio, “essendo sufficiente dar conto del fatto – conclude la S.C. – che tale decisione del GdP non poteva non essere considerata”.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45732-memoria-difensiva-non-presa-in-considerazione-scatta-la-nullita.asp
(www.StudioCataldi.it)