Skip to content Skip to footer

Malattia Professionale

La Malattia Professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
 
  • Malattie Professionali tabellate e non tabellate

Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:

  • indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura);
  • provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
  • denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).

Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

Ti offriamo:

  • Consulenza Medico Legale di valutazione del caso

  • Preparazione della Relazione Medico Legale

  • Apertura di Malattia Professionale all’INAIL

  • Assistenza Medico Legale fino alla fine del procedimento

IL NOSTRO COMPENSO AVVERRÀ SOLAMENTE A LIQUIDAZIONE RICONOSCIUTA

Chi ne ha diritto:

  • Infortunati e affetti da malattia professionale.

Importo:

Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa – a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.

L’Inail eroga l’indennità giornaliera nella misura del:

  • 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno;

  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

Chi ne ha diritto:

  • Infortunati e affetti da malattia professionale.

Importo: È una prestazione economica riconosciuta per gli infortuni e per le malattie professionali per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.
La prestazione è erogata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” in una unica soluzione e in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” .

Chi ne ha diritto:

  • Infortunati e affetti da malattia professionale.

Importo: E’ una prestazione economica riconosciuta per gli infortuni e per le malattie professionali per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%. Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
L’indennizzo erogato viene stabilito in relazione al grado, valutato sulla base della ”Tabella delle menomazioni”, che include circa 400 voci e consente di valutare menomazioni precedentemente non considerate, quali, ad esempio, il danno estetico o quello all’apparato riproduttivo.

Sottoponici il tuo caso