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Lavoro di pubblica utilità al posto del carcere: non è un diritto dell’imputato

Per la Cassazione, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non è un diritto dell’imputato.

La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità non è un diritto dell’imputato. Lo ha rammentato la Cassazione (sentenza n. 41397/2023 sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che, a suo dire, aveva patteggiato a condizione che la pena detentiva venisse sostituita con lavoro di pubblica utilità.

Per la Suprema Corte, tuttavia, l’uomo ha torto. Intanto, dagli atti non risulta che lo stesso nell’istanza avesse subordinato la richiesta di applicazione della pena alla sostituzione della stessa, e, inoltre, non vi era nessuna convergenza tra le parti sul punto, atteso che il PM si era opposto a tale sostituzione, dando il suo consenso soltanto al patteggiamento.

Per di più, sentenziano gli Ermellini, come già precisato (cfr. Cass. n. 33027/2023) “la sostituzione della pena non rappresenta un diritto dell’imputato” e comunque, “a fronte del compito di valutare la congruità della pena, il mancato rilievo circa la possibilità di sostituire la pena detentiva si risolve, nell’ambito della presente procedura, nel diniego della sostituzione e nella conferma della sola pena concordata”.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46158-lavoro-di-pubblica-utilita-al-posto-del-carcere-non-e-un-diritto-dell-imputato.asp
(www.StudioCataldi.it)