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La ricerca telematica dei beni del debitore

La ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare ai fini dell’esecuzione avviene su istanza del creditore, la procedura è disciplinata dall’art. 492 bis c.p.c., modificato dalla riforma Cartabia.

Ricerca telematica dei beni del debitore

La ricerca telematica dei beni del debitore è stata introdotta dal D.l. n. 132 del 12.09.2014, convertito nella legge n. 162 del 10.11.2014.

La norma di riferimento all’interno del codice di procedura civile è l’articolo 492 bis c.p.c,modificato dal decreto legislativo n. 149/2022, che ha dato attuazione alla riforma Cartabia del processo civile.

Questo strumento tutela il creditore perché nell’ambito della espropriazione forzata, lo facilita nella individuazione dei beni pignorabili del debitore per soddisfare le sue ragioni creditorie.

Dall’istanza all’accesso nelle banchi dati

Per procedere con la ricerca telematica dei beni da pignorare il creditore in possesso di un titolo esecutivo e di un precetto presentare un’istanza all’Ufficiale giudiziario del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, nella quale chiede che venga disposta una ricerca telematica al fine d’individuare i beni del debitore da pignorare.

L’istanza, che non può essere presentare prima che sia decorso il termine per adempiere indicato nel precetto (art. 482 c.p.c) e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, deve contenere l’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’art. 547 c.p.c (dichiarazione del terzo) l’indirizzo di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato.

L’unico caso in cui il Presidente del Tribunale può autorizzare la ricerca telematica dei beni del debitore prima che siano decorsi i termini suddetti è infatti l’ipotesi in cui vi sia pericolo nel ritardo.

Da quando il creditore propone l’istanza, il termine di cui all’art. 481 c.p.c (90 giorni di efficacia del precetto) viene sospeso fino:

  • alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver potuto effettuare la ricerca telematica perchè mancavano i presupposti;
  • al rigetto dell’istanza da parte del Presidente del Tribunale;
  • alla comunicazione del verbale in cui l’U.g comunica al creditore tutte le banche dati interrogate e i risultati di dette interrogazioni.

In caso di sospensione del termine, il comma 10 dell’art. 492 bis dispone che, con nota di iscrizione a ruolo, al fine di rispettare i termini di cui all’art. 481 c.p.c, comma 1 (90 giorni di efficacia del precetto dalla sua notifica per iniziare l’esecuzione) il creditore depositi:

  • l’istanza per la ricerca telematica;
  • l’autorizzazione del Presidente quando prevista;
  • la comunicazione del verbale con l’esito delle ricerche telematiche;
  • la comunicazione dell’U.G contenente i motivi che gli hanno impedito di procedere alla ricerca telematica nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 492 bis c.p.c;
  • il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale ha rigettato l’istanza.

L’accesso alle banche dati

L’ufficiale giudiziario accede con collegamento telematico diretto “ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Concluse le operazioni di ricerca, come sopra accennato, l’Ufficiale Giudiziario redige un unico processo verbale in cui indica tutte le banche dati interrogate i relativi risultati di ricerca.

Pignoramento: esiti possibili

A questo punto l’Ufficiale Giudiziario, se ha rintraccio nel territorio di sua competenza i beni del debitore nei luoghi di proprietà di quest’ultimo, vi accede e procede al pignoramento.

Se invece i beni del debitore si trovano in altro luogo, che non è di competenza di quell’U.G, il creditore deve presentare un’istanza, nel termine di 15 giorni, all’Ufficiale Giudiziario del posto in cui i beni del debitore sono stati rinvenuti.

Nel presentare l’istanza, in cui chiede di procedere al pignoramento, il creditore deve anche essere munito della copia autentica del verbale da cui risultano gli esiti delle ricerche telematiche.

L’Ufficiale Giudiziario, se non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati, intima al debitore d’indicare, entro il termine di 15 giorni, il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita dall’art 388 c.p.

Il pignoramento dei crediti e dei beni nella disponibilità di terzi

L’Ufficiale Giudiziario che, tramite l’accesso ai luoghi del debitore, individua crediti o cose che si trovano nella disponibilità di terzi, notifica d’ufficio, se possibile a mezzo pec (art. 149 bis c.p.c), al debitore e al terzo il verbale per estratto contenente:

  • l’indicazione del credito per cui si procede;
  • il titolo esecutivo;
  • il precetto;
  • la PEC o il servizio elettronico di recapito certificato e qualificato del difensore del creditore;
  • il domicilio eletto dal creditore o la sua residenza;
  • l’invito al debitore “ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice”;
  • l’avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione nei termini di cui all’art. 492 c.p.c;
  • l’avvertimento che l’opposizione è consentita prima della vendita e dell’assegnazione, a pena d’ inammissibilità, tranne in casi particolari previsti dall’art. 492 c.p.c;
  • l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute nei limiti stabiliti dall’art. 546 c.p.c.

Se l’accesso alle banche dati ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose dello stesso, che tuttavia sono nella disponibilità di terze persone, allora l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni e i crediti scelti dal creditore.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/30895-la-ricerca-telematica-dei-beni-del-debitore.asp
(www.StudioCataldi.it)