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La nota di iscrizione a ruolo: guida pratica e giurisprudenza

La nota di iscrizione ha una disciplina variegata, ad essa fa riferimento ad esempio il c.p.c all’art. 168, mentre le indicazioni sul contenuto sono previste dall’art. 71 disp att. c.p.c, essa poi è con codice a barre e telematica.

Nota di iscrizione a ruolo: cos’è

La nota di iscrizione a ruolo è quel documento che deve essere depositato in cancelleria prima dell’inizio di una controversia affinchè il cancelliere possa provvedere ad iscrivere a ruolo la causa. Normalmente detto atto viene predisposto dall’attore o comunque da colui il quale conviene in giudizio qualcuno, ma nulla esclude (anzi nella prassi accade molto spesso) che detto documento possa essere depositato dal convenuto laddove questi si renda “parte diligente”.

L’art. 168 c.p.c dispone infatti che: “1. All’atto della costituzione dell’attore (art. 165 c.p.c.) o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto (166 c.p.c.), su presentazione della nota di iscrizione a ruolo il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale (38, 71, 72, 80 disp. att. c.p.c). 2. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio (36 disp. att. c.p.c), nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e successivamente, i processi verbali di udienza (126 c.p.c.) i provvedimenti del giudice, gli atti d’istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze (72, 73, 76, 89, 96, 111, 123 bis, 126 disp. att. c.p.c)

Come redigere la nota

La nota di iscrizione a ruolo deve essere completa di tutti gli elementi identificativi della controversia, come previsto dall’art. 71 delle disp att. c.p.c, quindi deve contenere:

  • l’individuazione dell’ufficio giudiziario al quale ci si rivolge;
  • l’indicazione della generalità delle parti, completa di ogni singolo dato, dunque oltre alle indicazioni anagrafiche anche codice fiscaledomicilio eletto. (Le parti vengono adeguatamente individuate poi a mezzo di un “codice”, che consiste in una sigla identificativa atta a distinguere, ad esempio, le persone fisiche dalle associazioni o dalle società (di persone, di capitali ecc.). Non può ovviamente mancare nel documento l’indicazione dell’oggetto della domanda, che deve essere indicato sia con una breve descrizione che con il codice identificativo espresso in termini numerici);
  • l’oggetto della domanda;
  • la data di notifica dell’atto di citazione;
  • la data della prima udienza di comparizione;
  • l’individuazione del procuratore scelto. L’indicazione del procuratore deve essere anch’essa sufficientemente esaustiva, non potendo difettare di quei dati fondamentali quali ad esempio il codice fiscale, il Foro di appartenenza, indirizzo dello studio e numero di tessera di iscrizione all’ordine.

Redazione nota con codice a barre

Attraverso l’ausilio di strumenti informatici (qualunque elaboratore elettronico) è possibile approntare una nota di iscrizione a ruolo indicando nel documento i dati che sono necessari e fornendo la medesima di un codice a barre che viene generato dal programma di elaborazione. Il codice a barre è funzionale ad agevolare l’attività del cancelliere il quale si limiterà, all’atto di iscrizione, a limitare il lavoro delle cancellerie le quali potranno acquisire i dati della pratica semplicemente utilizzando un lettore di codice a barre e dunque evitando di dover ridigitare tutti i dati.

Nota di iscrizione a ruolo telematica

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27/6/2015 del D.L. 27/6/2015, n. 83 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” anche la nota di iscrizione a ruolo ha subito delle modifiche. I redattori che consentono la generazione di buste per l’invio degli atti contengono, talvolta, delle opzioni che consentono di generare la nota di iscrizione a ruolo automaticamente avvalendosi dei dati immessi.

Profili legislativi sulla nota di iscrizione

La Circolare congiunta delle direzioni generali dell’organizzazione giudiziaria, degli affari civili e dell’ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati, n. 2/2000 del 2-8-2000, allo scopo di standardizzare l’iscrizione a ruolo delle cause, ha introdotto un modello unico di nota di iscrizione a ruolo.

Come riportato nella predetta circolare “Si è infatti, evidenziata la necessità di standardizzare le modalità di iscrizione nei ruoli civili e, conseguentemente, razionalizzare la rilevazione statistica di alcuni dati relativi ai procedimenti civili, al fine di renderli uniformi e comparabili fra loro: cosicché, d’intesa con un gruppo di studio nominato dal C.S.M., è stato realizzato un modello unico della nota di iscrizione a ruolo”.

Il D.P.R. 13-2-2001, n. 123 ha introdotto la possibilità che il documento venga redatto dall’avvocato con gli strumenti informatici di cui normalmente si avvale, firmata in digitale ed inviata per via telematica.

Cassazioni 2022 nota di iscrizione

Abbiamo visto che, ai sensi dell’art. 168 c.p.c spetta alle parti o ai loro difensori (quando sussiste l’obbligo della difesa tecnica da parte degli avvocati) redigere la nota di iscrizione e apporre le marche, da consegnare poi al cancelliere, che provvede all’iscrizione della causa nel ruolo generale e all’inserimento della stessa nel fascicolo.

Di recente però la Cassazione ha rilevato che in un ufficio giudiziario questa non era la prassi. Dalla Cassazione n. 19424/2022 è infatti emersa la responsabilità del cancelliere per i reati di peculato, detenzione e messa in circolazione di valori bollati falsificati in quanto nelle sedi giudiziarie precedenti è stato accertato che: “tali ‘operazioni’ – concretizzatesi in alcuni casi nell’appropriazione diretta del denaro consegnato dagli utenti, in altri nell’appropriazione delle marche da bollo autentiche – fosse soggettivamente riferibile all’odierno ricorrente: tenuto conto, per un verso, che molti degli avvocati sentiti come testimoni avevano riferito che era prassi dell’ufficio nel quale lavorava il Grasso che, in occasione della iscrizione della causa a ruolo, il prevenuto ricevesse dai professionisti interessati i valori di bollo non incollati, impegnandosi a curare personalmente l’apposizione di quelle marche, oppure ricevesse dai patrocinatori le somme di denaro necessarie, impegnandosi ad effettuare egli stesso l’acquisto dei valori necessari. E, per altro verso, che le verifiche tecniche grafologiche eseguite dagli inquirenti avevano permesso di accertare che, oltre a 44 note prive di sottoscrizione ma negativamente qualificate dalla presenza di marche falsificate, in ben 150 casi le note di iscrizione a ruolo, sulle quali erano state applicate 231 marche contraffatte, erano state materialmente redatte (nella parte diversa da quella stampata con strumenti informatici) e sottoscritte proprio dal Grasso; le altre indagini avevano consentito di appurare che, in moltissimi casi, il predetto, dopo aver ricevuto le somme di denaro necessarie per l’acquisto delle marche da bollo, aveva apposto sugli atti da iscrivere a ruolo bolli contraffatti (dunque, non acquistati) oppure aveva utilizzato tali valori falsificati in sostituzione di quelli autentici consegnati dagli avvocati: contraffazione acclarata perché riguardante marche recanti l’indicazione di un contributo diverso da quello dovuto in ragione al valore della controversia o di una data di emissione di molto successiva o antecedente a quella della iscrizione della causa a ruolo, ovvero in taluni casi caratterizzate da palesi sbavature; in un caso i valori contraffatti identici erano stati apposti sulla stessa nota di iscrizione a ruolo.”

Un’altra recente Cassazione e precisamente la n. 13272/2022 ha invece precisato la necessaria redazione della nota di iscrizione quando si presenta un ricorso in riassunzione: “il procedimento n. (…) è stato definito con il decreto n. (…), né a tale fine rileva che detto decreto è stato cassato dalla Suprema Corte con rinvio alla Corte di Appello (…) in diversa composizione, dal momento che la decisione della Corte di Cassazione non fa rivivere un procedimento definito; la parte era perciò onerata di “riassumere la causa ai sensi del disposto di cui all’art. 392 c.p.c. dando così luogo ad un giudizio di rinvio che è differente dal giudizio nell’ambito del quale è stato emesso il decreto in oggetto; con riferimento a tale distinto giudizio è, pertanto, necessaria, l’iscrizione a ruolo della causa in sede di giudizio di rinvio: “alla luce delle considerazioni di cui sopra, anche a voler ritenere che l’atto depositato in data (…) nell’ambito del procedimento n. (…) possa essere considerato ricorso in riassunzione, non può essere utilizzato per l’avvio del giudizio di rinvio mancando la nota di iscrizione a ruolo che non può certamente essere effettuata d’ufficio. Ne deriva l’inammissibilità dell’atto intitolato ‘ricorso in riassunzione’ così come presentato dall’avv.to (…).”

La Cassazione n. 1109/2022 infine ha chiarito che: “la data di presentazione della nota di iscrizione a ruolo (deve essere considerato) quale tempo utile per la ricezione della richiesta della parte che intende costituirsi, non potendosi imputare alla parte adempiente il ritardo nell’espletamento di un’ attività di registrazione degli atti da parte dell’Ufficio di Cancelleria.”

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/23960-la-nota-di-iscrizione-a-ruolo-guida-pratica.asp
(www.StudioCataldi.it)