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Infortuni a scuola

Il minore che durante l’orario scolastico subisce un infortunio ha diritto al risarcimento del danno riportato a causa della responsabilità degli insegnanti per omessa vigilanza art. 2048 c.c., responsabile però può essere anche l’Istituto.

L’obbligo di vigilanza degli insegnanti

Gli infortuni a scuola sono spesso oggetto di richieste di risarcimento da parte dei genitori dell’alunno, in relazione ai danni riportati da quest’ultimo.

Esaminiamo quindi i contorni della responsabilità degli insegnanti e dell’istituto scolastico in relazione a tali fattispecie e cosa bisogna fare per ottenere il risarcimento del danno.

In linea generale, va detto che con l’iscrizione dell’allievo ad un istituto scolastico si genera un vincolo contrattuale, che fa sorgere in capo a ciascun insegnante non solo l’obbligo di provvedere alla sua istruzione ma anche, in via accessoria, l’obbligo di provvedere alla vigilanza e protezione al fine di garantire la sua sicurezza e preservarne l’incolumità fisica.

Ciò significa che, in caso di infortunio occorso all’alunno (anche quando questi si procuri da solo il danno), il relativo onere della prova seguirà le regole generali stabilite dall’art. 1218 c.c.

Pertanto, l’attore (di solito, un genitore dell’allievo infortunato) dovrà semplicemente provare che il danno si sia verificato durante l’orario scolastico, stante il dettato dell’art. 2048 c.c., secondo cui gli insegnanti sono responsabili del danno avvenuto agli alunni nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza.

Come chiarito però dalla Cassazione n. 19110/2020 “la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso.”

All’istituto scolastico, di contro, spetterà la ben più difficile dimostrazione che la causa dell’evento dannoso non era imputabile al docente o all’istituto stesso e che erano state predisposte tutte le misure idonee e le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento, secondo la normale diligenza.

Responsabilità per mancata custodia

Va ricordato, al riguardo, che, in virtù dell’art. 28 della Costituzione, l’istituto scolastico è civilmente responsabile per gli atti compiuti in violazione di diritti da parte degli insegnanti (e dei funzionari ATA, come ad es. i bidelli).

La responsabilità dell’ente, inoltre, può configurarsi anche per l’inadempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia posti in capo al dirigente (preside), la cui inosservanza può originare una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o per mancata custodia ex art. 2051 c.c., come accade nel caso di infortuni dovuti alla presenza di insidie nei luoghi ove si svolge l’attività scolastica (edificio principale, pertinenze, aree di ingresso, cortili, etc.).

Breve rassegna giurisprudenziale

La giurisprudenza sul tema, come si può immaginare, è copiosa e aiuta, in alcuni casi, a delineare in maniera più definita i limiti della responsabilità dell’ente scolastico e dei suoi dipendenti.

Ad esempio, alcune recenti pronunce chiariscono che per ottenere il risarcimento relativo a un infortunio occorso all’allievo durante un’attività sportiva svolta nell’ora di ginnastica (nello specifico, una partita tra squadre avversarie), occorre dimostrare che il danno sia derivato da un comportamento illecito di un altro alunno (es. un intervento troppo violento), laddove un incidente originato dal normale sviluppo del gioco, svolto sotto la vigilanza dell’insegnante e in presenza delle necessarie cautele, non vale a configurare la responsabilità dell’ente (cfr. Cass., Ord. n. 9983/19 e Cass. sez. VI, sent. n. 14355/18).

La recente Cassazione n. 21255/2022 ha invece ribadito, per quanto riguarda la responsabilità dell’istituto scolastico che: “la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l’adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici (Cass. n. 14701/2016).”

Interessanti appaiono anche alcune pronunce riguardo alla graduazione dell’obbligo di vigilanza in relazione all’età dell’allievo: in proposito, v. Cass. n. 2334/18, che esclude la responsabilità dell’insegnante in relazione alla mancata vigilanza sulla condotta di un alunno maggiorenne, ma anche Cass. n. 11571/13, che considera, invece, sussistente tale obbligo anche nei confronti di studenti con più di 18 anni, e infine la risalente pronuncia Cass. n. 12424/98, che ritiene l’obbligo di vigilanza da commisurarsi all’età e alla maturità dell’allievo, con riferimento al caso concreto.

Da segnalare anche quanto sancito dalla Cassazione n. 32377/2021 ai sensi della quale: “è principio recepito nella giurisprudenza di legittimità che l’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (cfr. Cass. 4/10/2013, n. 22752; Cass. 15/2/2011, n. 3680).”

Infortuni a scuola: come chiedere il risarcimento

Quando si verifica un infortunio a scuola è possibile richiedere il risarcimento del danno subito inviando una lettera raccomandata all’istituto, nella persona del dirigente, in cui si precisa che l’evento è avvenuto durante l’orario scolastico e che il danno occorso allo studente sia da considerarsi in relazione causale con l’evento accaduto.

A tal fine, possono fornire sostegno alla dimostrazione del danno i referti di pronto soccorso, i verbali redatti dal personale scolastico in merito all’accaduto e le dichiarazioni di eventuali testimoni.

Si ricorda, al proposito, che ogni istituto scolastico pubblico è titolare di una posizione assicurativa presso l’Inail e ha facoltà di stipulare ulteriori polizze private per una più completa copertura dei danni.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/37193-infortuni-a-scuola.asp
(www.StudioCataldi.it)