La Cassazione ribadisce la nullità del patteggiamento art. 444 c.p.p quando lo stesso viene concluso dal Pm e dal sostituto del difensore di fiducia perché trattasi di un atto dispositivo che si basa sull’intuitu personae.
Patteggiamento concluso dal sostituto
Il sostituto processuale del difensore di fiducia in un processo penale non può patteggiare la pena perché trattasi di un atto dispositivo che si basa sull’intuitu personae. L’accordo di cui all’art. 444 c.p.p che disciplina l’applicazione della pena su accordo delle parti è nullo se stipulato dal sostituto processuale. Nel caso di specie poi la sostituta, come emerge dal verbale, non si è limitata a presentare un accordo già formulato e intervenuto tra il dominus e il Procuratore, ma ha determinato la pena personalmente in udienza.
Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 28999/2022 (sotto allegata).
Accordo 444 c.p.p. nullo
In un giudizio penale il difensore dell’imputato viene sostituito da una collega.
Il Procuratore nel ricorrere in Cassazione, adduce la nullità dell’accordo intervenuto tra le parti sulla pena da applicare.
Lo ha già affermato in passato la Cassazione nella sentenza n. 17382/2011, la cui massima così dipone: “L’accordo per l’applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano “intuitu personae” e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell’art. 102 c.p.p.”
Nullo il patteggiamento concluso dal sostituto
La Cassazione accoglie questo primo motivo di ricorso del Procuratore perché fondato. Dagli atti emerge infatti che l’imputato aveva nominato il suo difensore di fiducia, conferendogli procura speciale anche per procedere all’accordo della pena in base quanto previsto dall’art. 444 c.p.p, senza però il potere di subdelegare tale facoltà e nominare sostituti.
Ne consegue che, anche se alla sostituta il difensore di fiducia aveva conferito il potere di presentare istanza di patteggiamento, dal fascicolo “non risulta che il dominus avesse quantificato la pena oggetto dell’accordo ex art 444 c.p.p che, stante il contenuto del verbale, è stata determinata personalmente in udienza dalla sostituta.”
Costituisce principio consolidato della Cassazione che “l‘accordo per l’applicazione della pena su richiesta delle parti, concluso con il Pubblico Ministero dal sostituto processuale, nominato dal difensore al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell’atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per l’intuitu personae ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell’articolo 102 C.p.p. che mero nuncius.”
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44909-il-sostituto-del-difensore-non-puo-patteggiare160.asp
(www.StudioCataldi.it)