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Il lavoratore può registrare i colleghi di nascosto se serve come prova

Registrazione audio tra presenti: diritto di difesa batte riservatezza 1 a 0: per la Cassazione è lecito il trattamento dei dati senza consenso dell’interessato se necessario a tutelare la propria posizione in giudizio.

Registrazione audio senza consenso

Il lavoratore può registrare di nascosto i colleghi per precostituirsi un mezzo di prova anti datore. È assolutamente lecito, sia dal punto di vista penale sia delle riservatezza, registrare le proprie conversazioni con i colleghi per provare la natura ritorsiva del licenziamento. È quanto stabilito dalla sentenza 28398 pubblicata il 29 settembre 2022 dalla Corte di Cassazione.

Il lavoratore ha tutto il diritto di registrare in modo occulto le sue conversazioni con i colleghi.

Consenso preventivo non necessario se serve come prova

Non è necessario il loro consenso preventivo al trattamento dei loro dati personali in quanto la finalità è quella di precostituirsi una prova, ovvero di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria.

Per questa ragione il datore di lavoro, che si era opposto all’utilizzo degli audio che dimostravano la ritorsione, è stato condannato a reintegrare e risarcire la lavoratrice.

Registrazioni come prova del carattere ritorsivo del licenziamento

La Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto l’errore della Corte d’appello nell’escludere le registrazioni come prova del carattere ritorsivo del licenziamento. Ciò in quanto il diritto di difesa si estende a tutte le attività dirette ad acquisire elementi di prova utilizzabili in giudizio, e non è limitato alla sola sede processuale. Questo principio è vero anche prima che sia instaurata la controversia.

Appare evidente che l’esimente di cui all’art. 24 D.Lgs. 196/03, con riferimento agli obblighi di cui all’ex art. 23 stesso testo (ora Considerando 47 e 52 GDPR), è utilizzabile a condizione che il trattamento abbia la sola finalità difensiva e duri il tempo strettamente necessario allo scopo.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44985-il-lavoratore-puo-registrare-i-colleghi-di-nascosto-se-serve-come-prova.asp
(www.StudioCataldi.it)