Lo schema di decreto cha attua la riforma del processo civile interviene anche sul processo esecutivo con importanti novità come la vendita diretta dell’immobile da parte del debitore e la sospensione del termine di inefficacia del precetto.
Riforma giustizia civile: gli interventi sul processo esecutivo
La riforma del processo civile, che nella giornata di giovedì 28 luglio 2022 ha fatto un altro passo in avanti con l’approvazione dello schema di uno degli attesi decreti di attuazione della legge delega, prevede anche il riassetto formale e sostanziale dell’esecuzione forzata.
L’obiettivo è quello di garantire la semplificazione delle forme e dei tempi, con particolare riguardo al settore dell’esecuzione immobiliare, dell’espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta.
Immobile pignorato: il debitore potrà venderlo direttamente
Tra le maggiori novità che caratterizzeranno il processo esecutivo emerge quella che punta a introdurre la possibilità per il debitore di vendere direttamente l’immobile pignorato.
In dettaglio, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, c.p.c. il debitore potrà chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima di cui all’art. 173 bis, comma e disp. atta. c.p.c.
All’istanza del debitore andrà sempre allegata l’offerta di acquisto irrevocabile e, a garanzia della serietà dell’offerta, andrà prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto. Offerta e istanza poi dovranno essere notificate al creditore procedente almeno 5 giorni prima dell’udienza e ai creditori. L’offerta è irrevocabile, a meno che, decorsi 120 giorni dalla data dell’istanza delle vendita diretta, la stessa non sia stata accolta.
Alla nuova vendita diretta è dedicato il nuovo art. 569 c.p.c che ne disciplina nel dettaglio le modalità.
Liberazione immobile pignorato
Alcune novità sono previste anche per quanto riguarda la liberazione dell’immobile pignorato a seconda che lo stesso sia o meno abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare.
L’obiettivo perseguito dall’innovazione in esame, infatti, è quello di ottenere che gli immobili occupati “sine titulo” o da soggetti diversi dal debitore convivente col nucleo vengano liberati anticipatamente, conformemente a quanto già ritenuto, sulla base del previgente articolo 560 c.p.c., dalle “Buone prassi” (delibera CSM 2017).
Qualora l’immobile non sia abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare, ovvero sia occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, l’immobile deve essere infatti liberato al più tardi nel momento in cui viene pronunciata l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.
Una maggiore tutela è invece data all’esecutato che abiti l’immobile staggito con la propria famiglia: in tal caso, infatti, la liberazione potrà essere disposta soltanto in esito all’aggiudicazione del bene, in pratica quando sia pronunciato il decreto di trasferimento.
Resta ferma, tuttavia, la possibilità di disporla anticipatamente nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell’esecutato o degli occupanti.
Misure di coercizione indiretta
Valorizzate le misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c. (c.d. astreinte), norma introdotta dalla legge n. 69/2009 e che ricalca l’istituto di origine francese (con funzione indennitaria a beneficio del creditore) dell’astreinte.
Si tratta della previsione di una sorta di penale per l’inadempimento totale o per il ritardato adempimento a fronte di una pronuncia di condanna, nonché in caso vengano reiterate violazioni successive a fronte di un’inibitoria che abbia imposto la cessazione di un determinato comportamento. Questa la formulazione del nuovo art. 614 bis. c.p.c:
- “Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.
- Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o in osservanza, o ritardo nell’esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecuzione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612.
- Il giudice determina l’ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento, del danno quantificato prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
- Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza ritardo.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.”
Addio formula esecutiva e spedizione in forma esecutiva
Nell’ottica di una semplificazione che punta ad eliminare adempimenti ritenuti poco utili (sia per i legali che per il personale amministrativo degli uffici giudiziari e per i notai), la riforma interviene sulle disposizioni che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva.
In pratica, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, andranno formati in copia attestata conforme all’originale.
All’art 474 c.p.c invece dedicata al titolo esecutivo viene aggiunto il seguente comma: “Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica quando ne siano legalmente richiesti.”
Abrogate inoltre dall’art. 478 c.p.c le parole “spedito in forma esecutiva.”
Sospensione termine inefficacia precetto
La riforma prevede novità anche in relazione all’inefficacia del precetto qualora il creditore presenti l’istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex articolo 492-bis del codice di rito.
Tale norma, come noto, disciplina la possibilità per il creditore procedente, dietro espressa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, ovvero di un giudice da costui delegato, di richiedere in caso di incapienza del debitore, la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
La riforma prevede che qualora sia stata avanzata tale richiesta, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, c.p.c (per il quale il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione), rimarrà sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al comma quattro.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/42838-il-debitore-potra-vendere-direttamente-l-immobile-pignorato.asp
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