Per la Cassazione, non è integrato il reato di cui all’art. 570 c.p. che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare se il mantenimento non viene corrisposto al figlio ormai maggiorenne, anche se studente.
Violazione obblighi mantenimento figli maggiorenni
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’articolo 570 c.p. è integrato quando si fanno “mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.”
Ne consegue, come chiarito anche dalla sentenza della Cassazione n. 28612/2022 (sotto allegata), che l’imputato non può essere considerato responsabile penalmente nel momento in cui il figlio, destinatario del mantenimento, è maggiorenne. Il mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento, al limite, può integrare l’illecito penale di cui all’art. 388 c.p, che punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
La vicenda processuale
In sede di appello viene confermata la condanna nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’articolo 570 del codice penale. L’imputato è ritenuto responsabile in relazione al comma 2 di detta norma, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio omettendo di corrispondere al coniuge separato il contributo fisso per il mantenimento stabilito dal Tribunale.
Nessun reato se il figlio è maggiorenne
L’imputato ricorre in Cassazione a mezzo difensore, ritenendo di non aver commesso il reato contestato in quanto in data 17 gennaio 2010, come risultante dalla certificazione anagrafica prodotta, il figlio, nei cui confronti aveva l’obbligo di mantenimento stabilito dal Tribunale, è diventato maggiorenne.
Non è reato far mancare il mantenimento al figlio maggiorenne
La Cassazione accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato deve considerarsi estinto per prescrizione. Dalla struttura dell’articolo 570 co. 2 c.p. la Cassazione rileva che il reato è integrato quando la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza si riferisce ai fini minori. La norma non considera la mancata corresponsione delle provvidenze nei confronti dei maggiorenni come reato, anche se il figlio è studente e non lavora.
Fatta questa premessa, dalla certificazione anagrafica emerge in effetti che il figlio, il 17 gennaio 2010 ha compiuto diciott’anni “dunque da tale momento, cessata la permanenza, ha avuto inizio la decorrenza del termine prescrizionale che è pari a sei anni, elevati ad anni 7 e mesi 6 per effetto degli atti interruttivi, costituiti, da ultimo, dalle sentenze di condanna. Il reato si è conseguentemente estinto per prescrizione in data 17 luglio 2010 e dunque, come dedotto dalla difesa, la causa estintiva avrebbe dovuto essere rilevata, in difetto di cause di proscioglimento più favorevoli aventi caratteri di evidenza non emergenti dagli atti e per vero nemmeno dedotte nella sentenza impugnata.”
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44878-e-reato-non-mantenere-il-figlio-maggiorenne-che-studia.asp
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