Convertito e approvato in via definitiva dal Senato il 2 agosto 2022 il decreto semplificazioni fiscali n. 73/2022, che prevede diverse proroghe in materia fiscale, procedure più snelle ed eliminazione di obblighi precedenti.
Semplificazioni fiscali: il decreto è legge
Approvato in via definitiva dal Senato martedì 2 agosto 2022 il testo definitivo che converte il “Decreto semplificazioni fiscali” n. 73/2022, che introduce semplificazioni in materia fiscale, soprattuto nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.
Nello specifico il testo consente ai sostituti di imposta la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730.
Semplificata la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e il riconoscimento all’Agenzia delle Entrate della facoltà di stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale.
I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia Entrate e spettanti al soggetto defunto saranno erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione dalla cui risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. I chiamati all’eredità hanno quindi la possibilità di ottenere direttamente, in base alla propria quota ereditaria, i rimborsi fiscali, dando la possibilità al chiamato, che non intende accettare il rimborso, di riversarne l’importo all’Agenzia delle entrate dopo l’erogazione. Questo consente all’Agenzia delle Entrate possa eseguire più rapidamente l’attività di erogazione dei rimborsi, anche grazie a procedure informatiche automatizzate.
In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, o CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati che si riferiscono agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su questi dati resta fermo il controllo della presenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Solo nel caso di presentazione della precompilata con modifiche tramite Caf o professionista si procede al controllo formale.
Ampliati gli esoneri per l’esterometro
Ampliati i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. L’obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro. Sono esonerate in particolare dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
Modelli fiscali semplificati
I modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali non dovranno più essere approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ma dal Ministero dell’economia e delle finanze. In questo modo si allinea la disciplina in tema di approvazione del modello di dichiarazione IMU prevista rispettivamente per gli enti non commerciali, le persone fisiche nonché quelle giuridiche.
Rinviati al mese di febbraio i termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa per l’imposta sui redditi e l’IRAP, per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Proroghe fiscali
Il decreto contiene anche alcune e importanti proroghe in materia fiscale.
L’art. 3 del decreto, dedicato al calendario fiscale, prevede al comma 6 la proroga del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 dal 30 giugno al 30 settembre 2022.
L’art. 35 invece al comma 4 prevede la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dell’IMU, imposta municipale propria relativa al 2021, al 31 dicembre 2022 rispetto al 30 giugno.
L’altra interessante proroga è quella prevista dall’art. 35 del decreto relativamente agli aiuti di Stato per quanto riguarda i termini per la registrazione nazionale aiuti di Stato, delle misure fiscali automatiche.
Questa la proroga:
- i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della presente disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023,
- i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31dicembre 2023.
Prorogata al 31 dicembre 2026 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.
Esame avvocato 2022
Introdotto in corso di approvazione l’art. 39 bis dedicato alle misure in materia di svolgimento della sessione 2022 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. In pratica la norma prevede che anche per la sessione d’esame 2022, l’esame si svolgerà in base alle modalità definite dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito nella legge n. 50/2021 che ha previsto la sostituzione della prova orale in sostituzione delle prove scritte e propedeutica per la classica prova orale.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44778-decreto-semplificazioni-fiscali.asp
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