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Compiuta giacenza: quando la notifica è nulla

Nonostante siano trascorsi 10 giorni senza che l’atto sia stato ritirato, la notifica non si perfeziona se non sono eseguiti gli adempimenti di cui all’art. 140 cpc.

Notifica per compiuta giacenza

La compiuta giacenza di un atto giudiziario non consegnato al destinatario per assenza dello stesso o per rifiuto a riceverlo comporta il perfezionamento della relativa notifica una volta che siano decorsi dieci giorni senza che l’atto stesso sia stato ritirato dal soggetto interessato.

È tuttavia necessario che nel procedimento notificatorio non siano state omesse le formalità richieste dall’articolo 140 del codice di procedura civile.

Cosa prevede l’art. 140 cpc

Tale norma, in particolare, prevede che nel caso in cui non sia possibile eseguire la consegna dell’atto da notificare in quanto le persone individuate dal precedente articolo 139 sono irreperibili o incapaci o rifiutino di ritirarla, l’ufficiale giudiziario deve in primo luogo depositare la copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi.

Egli, poi, deve affiggere un avviso di deposito sulla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario dell’atto. In tale avviso devono necessariamente essere indicati il nome della persona che ha chiesto la notificazione, il nome del destinatario, la natura dell’atto, il giudice che ha pronunciato il provvedimento, la data o il termine di comparizione e la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.

L’ultima incombenza alla quale è tenuto l’ufficiale giudiziario è quella di dare notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La nullità della notifica per compiuta giacenza

Nel caso in cui una di tali formalità manchino, la notifica, nonostante la compiuta giacenza, si considera nulla.

Peraltro, l’ufficiale giudiziario che esegue il deposito deve stare particolarmente attento: se esso avviene presso l’ufficio di una frazione del comune, considerato impropriamente come casa comunale, vi è comunque nullità della notifica (cfr. Cass. n. 1321/1993).

Sempre in materia di nullità è inoltre interessante sottolineare che la Corte di cassazione (con la sentenza numero 7809/2010) ha sancito che, a seguito della sentenza numero 3/2010 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 140 c.p.c. laddove prevedeva che la notifica si perfezionasse per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa e non con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è oggi necessario che il notificante comprovi tale ulteriore circostanza. In caso contrario la notificazione deve ritenersi nulla.

Ancor più interessante, frugando tra le pronunce dei giudici di legittimità, è la sentenza numero 24416/2006 che si è occupata di un particolare caso di nullità della notifica. In essa si è infatti chiarito che “qualora sussistono i requisiti richiesti dalla legge, ai sensi degli arte. 44 c.c. e 31 att. c.c., per opporre il trasferimento di residenza ai terzi di buona fede, ovvero la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza, con consequenziale cancellazione dall’anagrafe del comune di provenienza e iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza, aventi la stessa decorrenza, la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., in cui il piego relativo alla raccomandata ed attestante l’avvenuto compimento delle formalità previste dalla legge sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza, è nulla, in quanto la notifica ex art. 140 c.p.c. non esclude ma al contrario postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenzadomicilio o dimora del destinatario, e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. di ricevere l’atto”.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/22237-compiuta-giacenza-quando-la-notifica-e-nulla.asp
(www.StudioCataldi.it)