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Come si calcola la percentuale di invalidità con più patologie

Il calcolo della percentuale di invalidità civile avviene attraverso le formule Balthazard, Salomonica e Gabrielli.

Calcolo percentuale invalidità civile

Il calcolo della percentuale di invalidità civile non è sempre agevole ma, in determinati casi, è necessario che esso venga effettuato tenendo conto di alcune formule sviluppate al fine di valutare la reale incidenza menomativa delle patologie.

In sostanza, laddove in cui in capo al medesimo soggetto sussistano più patologie, la valutazione finale circa la percentuale di invalidità civile non potrà derivare dalla semplice somma aritmetica delle percentuali di invalidità derivanti da una sola patologia, ma sarà necessario considerare il risultato secondo criteri meno semplicistici e tendenti a dare atto della concreta realtà biologico-funzionale.

A tal fine, occorre distinguere il caso in cui le infermità plurime siano coesistenti o concorrenti.

Infermità plurime coesistenti e formula Balthazard

Nel caso di infermità plurime coesistenti, che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra di loro, la percentuale di invalidità si calcola, per legge, applicando la cd. formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard.

In sostanza, dopo aver calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla somma delle singole invalidità parziali diminuita del loro prodotto, secondo la seguente formula:

IT = (IP1 + IP2) – (IP1 x IP2)

Quindi se un’invalidità è, ad esempio, stimata al 40% e l’altra al 20%, sarà necessario effettuare il seguente calcolo: (0,40 + 0,20) – (0,40 x 0,20); con la conseguenza che l’invalidità complessiva non sarà pari al 60% ma al 52%.

Le infermità plurime concorrenti e la formula Salomonica

Nel caso di infermità plurime concorrenti, ovverosia interessanti lo stesso organo o apparato, molto spesso le percentuali vengono indicate direttamente dalle tabelle. Ciò accade, ad esempio, nel caso di menomazioni oculari, acustiche, articolari, etc..

Laddove tale indicazione manchi, la legge non prevede una formula specifica da utilizzare, ma è in ogni caso opportuno tener conto dell’effettiva incidenza complessiva delle infermità sulla capacità lavorativa del soggetto.

Tendenzialmente viene utilizzata la cd. formula Salomonica, in base alla quale, dopo aver calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla media tra la somma delle singole invalidità e il risultato della formula riduzionistica proporzionale, secondo la seguente formula:

IT = (ST + FP) / 2

dove ST è la somma delle singole invalidità (es. 40%+20%=60%) e FP il risultato della formula riduzionistica proporzionale di cui sopra (dove il 40% e il 20% danno luogo al 52%).

Quindi, riprendendo il precedente esempio in cui un’invalidità è stimata al 40% e l’altra al 20%, l’invalidità totale sarà pari al 56%, poiché : (0,60 + 0,52) / 2 = 0,56.

Si precisa che nella valutazione complessiva non incidono infermità stimate inferiori al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in fasce superiori.

Formula Gabrielli

Nel caso in cui le menomazioni plurime concorrenti incidano su un sistema organo-funzionale già menomato da un’invalidità non pertinente all’invalidità civile, ai fini del calcolo della riduzione della capacità lavorativa è possibile applicare la cd. formula Gabrielli, il cui utilizzo era esortato nel campo delle invalidità, in analogia con il sistema infortunistico, dalla circolare n. 14/1992 dell’allora Ministero del Tesoro.

In base a tale formula, l’invalidità è calcolata in tal modo:

I = (A1 – A2) / A1 (vedi il calcolo online con la formula Gabrielli)

dove A1 è il grado di abilità preesistente (cioè 100% meno la percentuale del vecchio infortunio) e A2 è il grado di attitudine residuato dopo la nuova invalidità, quindi la percentuale precedentemente ottenuta meno la percentuale del nuovo infortunio.

Quindi, ad esempio, se l’invalidità preesistente era pari al 40% e quella attuale al 20%, il risultato sarà del 33% in quanto:

(0,60 (dato da 100% – 40 %) – 0,40 (dato da 60% – 20%)) / 0,60 = 0,33.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/43395-salario-minimo-ue.asp
(www.StudioCataldi.it)