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Circolare numero 74 del 03-08-2023

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile agricola anche per l’anno 2023, l’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che l’esonero contributivo dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, sia riconosciuto con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le relative indicazioni operative.

Con le circolari n. 72 del 9 giugno 2020, n. 47 del 23 marzo 2021 e n. 59 del 16 maggio 2022, l’Istituto ha illustrato gli aspetti normativi e fornito le istruzioni operative per l’accesso all’esonero introdotto dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), successivamente modificato dall’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

Il predetto beneficio, destinato in origine ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è stato esteso dalla legge di Bilancio 2021 alle medesime iscrizioni per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Successivamente, sulla disciplina dell’esonero medesimo è intervenuto l’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha sostituito le parole: “e il 31 dicembre 2021” con le parole “e il 31 dicembre 2022”, estendendo, quindi, l’esonero anche alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Da ultimo, l’esonero è stato esteso alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, essendo intervenuto sulla disciplina l’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), che ha sostituito le parole: “e il 31 dicembre 2022” con le parole “e il 31 dicembre 2023”.

Il beneficio in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di ventiquattro mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.

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