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Circolare numero 58 del 22-04-2024

Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata. Regime sanzionatorio.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di sanzioni civili.

Premessa

1. Inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata

2. Regime sanzionatorio

Premessa

Con la circolare n. 92 del 17 novembre 2023, avente a oggetto: “Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata. Regime sanzionatorio”, l’Istituto ha illustrato le norme che, a partire dal 2021, hanno disposto l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata[1], nonché l’inapplicabilità del regime sanzionatorio[2].

Per effetto di tali norme i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non hanno trovato applicazione fino al 31 dicembre 2023 con riferimento agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018 (cfr. l’art. 3, comma 10-bis) e con riferimento agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate (cfr. l’art. 3, comma 10-ter). Le citate norme hanno, inoltre, fatto salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Parallelamente, è stato stabilito che per le Amministrazioni pubbliche che, entro il 31 dicembre 2023, avessero adempiuto, anche in modalità rateale, agli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non avrebbe trovato applicazione il regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Facendo seguito al messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024, con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 16 e 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

1. Inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata

L’articolo 1, comma 16, lettere a) e b) [3], del decreto-legge n. 215/2023 è nuovamente intervenuto sulle previsioni recate dalle norme richiamate in premessa, differendo al 31 dicembre 2024 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata.

L’applicazione del predetto differimento ha a oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) dei quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si confermano integralmente le indicazioni contenute nella citata circolare n. 92/2023 sia in merito alle posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici che alla Gestione separata INPS (si segnalano, in particolare, quelle contenute nei paragrafi 2, 3.1 e 3.2), alle quali si fa rinvio e che devono tenere conto dei nuovi termini indicati dal richiamato articolo 1, comma 16, lettere a) e b), del decreto-legge n. 215/2023. Si ritiene utile precisare che, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, le pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, con le modalità già in uso che di seguito si riportano:

  • per i periodi fino al 31 dicembre 2013 (per gli iscritti alla Cassa CTPS, di cui MEF-SPT è sostituto d’imposta) e fino al 30 settembre 2012 (per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI, CPS): il datore di lavoro può utilizzare il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l’applicativo “Nuova PAssWeb”;
  • per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012 (rispettivamente secondo i criteri di cui sopra): il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

Tali comunicazioni, laddove effettuate entro il termine del 31 dicembre 2024 e contenenti tutti gli elementi necessari per la quantificazione della contribuzione dovuta, determinano l’interruzione della prescrizione.

Con riferimento alla regolarizzazione dei soli periodi fino al 31 dicembre 2004, si rende necessario precisare che la disposizione di cui al comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), prevede che, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA.

Pertanto, per effetto della richiamata disposizione[4], da gennaio 2024, qualora le pubbliche Amministrazioni procedano, ove necessario, alla sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, per periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004, tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA, non sono tenute, in forza del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, a dare prova dei relativi versamenti.

Diversamente, laddove le Amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, tale modalità di sistemazione, non prevista nel campo di applicazione del richiamato articolo 1, comma 131, continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.

2. Regime sanzionatorio

In merito all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, per effetto dell’articolo 1, comma 17 [5], del decreto-legge n. 215/2023, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.

In proposito, si richiamano i contenuti del paragrafo 5 della circolare n. 92/2023, evidenziando che l’inapplicabilità del regime sanzionatorio ha portata generale ed è subordinata alla sola condizione che l’adempimento, anche in modalità rateale, avvenga entro il 31 dicembre 2024, purché la domanda di rateazione sia presentata entro il predetto termine e anche quando le rate accordate scadano oltre il 31 dicembre 2024, e, per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (fino a 72-120 rate), sempre a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2024 e anche quando le rate accordate scadano oltre il predetto termine. In ogni caso, sono dovuti sulle rate accordate gli interessi di dilazione ai sensi della normativa di riferimento.

Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento (ad esempio, perché rigettata per mancanza dei requisiti di legge per beneficiare di tale istituto oppure per carenza della documentazione a corredo, ove prevista), il beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio non può trovare applicazione anche se, successivamente, una nuova istanza dovesse essere accolta.

Si precisa, infine, che un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute. Ciò in quanto il fondamento del giudicato sostanziale di cui all’articolo 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto, dallo stesso considerate, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento.

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