I Comuni stanno dimostrando una sempre crescente sensibilità verso gli animali, consentendo l’accesso a luoghi, prima non consentiti, quando però si tratta di ristoranti, l’igiene è in genere il motivo prevalente per il quale l’ingresso è vietato.
“Io non posso entrare”: è legittimo?
Molto spesso fuori da bar, ristoranti e negozi della penisola è affisso il cartello “io non posso entrare” con l’immagine di un cagnolino, a dichiarare che in quei luoghi gli amici a quattro zampe non sono graditi.
Ma è sempre legittimo apporre un simile cartello?
In generale è caduto il tabù secondo il quale la presenza di cani all’interno di locali in cui si somministrano cibi e bevande sia di per sé incompatibile con le norme igienico-sanitarie. Per cui chi decide di ammettere Fido nel proprio ristorante o bar non fa nulla di male, a meno che non lo si faccia entrare anche nei luoghi di preparazione di cibi e bevande. In questo caso è ovvio che le cose cambiano e che si rischia anche una bella sanzione.
Come comportarsi in presenza del divieto?
Se si legge la questione in senso opposto, però, non si riesce ad avere una grande chiarezza su come comportarsi. Ovverosia: il divieto di accesso dei cani è sempre valido? La scelta è nella totale discrezionalità del gestore?
In generale sembrerebbe di sì dato che la normativa nazionale non si occupa della questione in maniera chiara e la maggior parte dei Comuni e delle Regioni non pongono previsioni particolari in materia, lasciando nei fatti l’incertezza.
Alcuni regolamenti locali poi, pur essendosi occupati della questione, non hanno detto nulla in particolare, se non che il divieto assoluto di accesso può aversi solo per ragioni igienico-sanitarie.
In ogni caso, non è mancata qualche amministrazione che ha deciso di fare qualcosa in più, regolamentando più approfonditamente la presenza degli amici a quattro zampe nei pubblici esercizi, a seconda dei casi aiutando od ostacolando i sempre più numerosi cittadini che decidono di adottare un cane a condurre una vita tranquilla insieme all’animale.
Cosa prevedono i regolamenti comunali
Il Comune di Milano ad esempio, nel suo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali, approvato dal Consiglio con delibera n. 4 del 3 febbraio 2020, all’art. 16 comma 3 dispone che: “Qualora sussistano le condizioni per vietare l’accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all’ingresso, previa presentazione di comunicazione scritta, documentata e motivata, all’Ufficio Tutela Animali, copia della quale, protocollata, dovrà essere conservata nella struttura a disposizione degli organi di controllo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40. Ove sia vietato l’accesso agli animali, il Responsabile della struttura predispone spazi/strumenti idonei, come ad esempio segnaletica speciale, aree dedicate con maniglie porta guinzaglio, alla custodia in condizioni di sicurezza per gli animali stessi, durante la permanenza dei detentori all’interno degli esercizi o degli edifici.”
Il Comune di Roma, nel suo Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali, in vigore dal 2005 all’art. 32, intitolato nello specifico “Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti)” dispone che: “1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Roma. 2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. 21 Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all’Ufficio competente per la tutela degli animali.”
Approvato di recente invece, con delibera n. 25 del 22 marzo 2022 il Regolamento del Comune di Lucca per la tutela e il benessere degli animali, che all’art 17 comma 1 nulla dispone sull’accesso degli animali negliesercizi commerciali, negli uffici e sui mezzi di trasporto, rinviando alla legge regionale in materia (capo III bis e IV della L.R. 59/2009 e s.m.i.).
L’art. 21 di detta legge, dedicato all'”Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico” così recita:
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell’accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.”
Fido può entrare?
Nella totale incertezza, le situazioni che si possono trovare a seconda del Comune nel quale si vive o si va in vacanza sono completamente diverse e rendono davvero difficile capire come comportarsi quando si è a spasso con Fido.
Di certo, a meno che il cane che abbiamo al guinzaglio non sia un supporto per una condizione di invalidità, per ora se si vede il cartello di divieto e non si conosce bene la normativa comunale, è meglio restare fuori.
Come abbiamo potuto vedere sono i titolari degli esercizi alla fine che decidono, anche in base al tipo di attività svolta, se consentire o meno l’accesso a fido!
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/23274-bar-e-ristoranti-e-legittimo-lasciare-fuori-fido.asp
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