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Avvocati: il potere di autentica è limitato

Per la Cassazione, il potere dell’avvocato di certificare la sottoscrizione della parte è limitato dalle speciali disposizioni che regolano il suo potere di autentica.

Procura avvocato: limiti potere di autentica

L’avvocato può certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto se la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, perchè il difensore, in forza dell’art. 83 c.p.c., comma 3, non è munito di un potere certificato generale bensì limitato dalle speciali disposizioni che regolano il suo potere di autentica. Così la Cassazione, con l’ordinanza n. 9271/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, un contribuente proponeva opposizione avverso l’atto di pignoramento presso terzi con il quale l’agente della riscossione per le province siciliane, in virtù di cartelle di pagamento relative a crediti tributari, aveva promosso l’espropriazione del quinto dei suoi crediti retributivi presso la locale Direzione Provinciale del Tesoro.

L’opposizione veniva accolta dal tribunale ma l’agente proponeva ricorso per cassazione, la quale accoglieva e rinviava al giudice di merito. In sede di rinvio, il tribunale accoglieva l’opposizione e condannava l’agente della riscossione alle spese di lite.

Avverso tale decisione Riscossione Sicilia Spa proponeva ricorso per Cassazione.

In sede di legittimità veniva evidenziato che la procura rilasciata per il ricorso per cassazione, redatta su foglio separato e unito all’atto, risultava sottoscritta e autenticata in Catania, mentre l’atto introduttivo, recante data diversa, era stato predisposto in Marsala-Roma.

Per cui, il difensore non aveva autenticato una procura apposta in calce al ricorso (per la quale, secondo Cass., Sez. U, n. 36057/2022, è irrilevante la collocazione “topografica”), bensì una procura a sè stante, redatta e sottoscritta in un momento e in un luogo diverso da quello in cui era stato redatto il ricorso.

In forza dell’art. 83 c.p.c., comma 3, secondo periodo, affermano quindi i giudici della S.C., “l’autografia della sottoscrizione della parte può essere certificata dal difensore solo se la procura è apposta in calce o a margine di uno degli atti menzionati nel primo periodo (tra i quali è annoverato il ricorso), perchè l’avvocato, a differenza di altri pubblici ufficiali (ad esempio, il notaio), non è munito di un potere certificativo generale, bensì limitato dalle speciali disposizioni (tra cui l’art. 83 c.p.c.) che regolano il suo potere di autentica”.

Nel caso di specie, la procura è quindi “affetta da invalidità, perchè il difensore che ha certificato la sottoscrizione non aveva il potere di autentica in un atto separato – non solo ‘topograficamente’, ma redatto in un luogo distinto e in un tempo diverso – dal ricorso”. Nè a tale conclusione, ostano, secondo piazza Cavour, le statuizioni delle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 36057/2022), nè quindi le argomentazioni ad esse riferite di altre pronunce di segno contrario, rese oltretutto in fattispecie non del tutto sovrapponibili alla vicenda de qua, “poichè in questa l’inammissibilità non discende dal contenuto della delega, in cui l’intrinseca carenza di specialità può essere superata dalla sua collocazione ‘topografica’, bensì dalla dirimente e preliminare circostanza della violazione dei limiti intrinseci dei poteri di autenticazione che l’ordinamento eccezionalmente riconosce all’avvocato”. Da qui l’inammissibilità del ricorso.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45876-avvocati-il-potere-di-autentica-e-limitato.asp
(www.StudioCataldi.it)