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Assegno sociale

L’assegno sociale, che dal 1996 con la riforma Dini ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione economica assistenziale erogata a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.

Cos’è l’assegno sociale

L’assegno sociale consiste essenzialmente in una prestazione economica che viene erogata a seguito di domanda, a favore di coloro i quali si trovino in condizioni di particolare indigenza. E’ stato introdotto dalla riforma Dini (l. n. 335/1995) e ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 1996 la vecchia pensione sociale.

Ovviamente la presentazione della domanda è seguita dall’accertamento della sussistenza delle condizioni, che vengono rilevate valutando il reddito personale, se l’istante non è coniugato, o cumulativo con quello del coniuge, se è coniugato. Ulteriori caratteri propri dell’assegno sono che lo stesso non è reversibile, può essere erogato unicamente nel territorio nazionale (e non dunque all’estero, infatti se il titolare rimane all’estero per più di trenta giorni l’assegno rimane sospeso mentre se la permanenza si protrae per oltre un anno la prestazione è revocata) ma soprattutto è una prestazione periodica, indi per cui l’accertamento della condizione reddituale viene svolto annualmente.

L’assegno sociale non è soggetto a trattenuta Irpef.

Chi ha diritto all’assegno sociale

Per presentare domanda volta ad ottenere l’assegno sociale è necessario essere in possesso di determinati requisiti che sono:

  • 67 anni di età;
  • stato di bisogno economico
  • cittadinanza italiana (ovvero, per i cittadini stranieri comunitari occorre essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza e per cittadini extracomunitari occorre essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

Requisito quest’ultimo che è stato spiegato in dettaglio dalla circolare Inps n. 131 del 12.12.2022 (sotto allegata) che ai fini del computo dei 10 anni ritiene applicabile in via analogica quanto sancito dall’art. 9 comma 6 del dlgs n. 286/1998 in relazione al permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ossia che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

La regola suddetta, poiché la durata del soggiorno necessario per l’assegno sociale è di 10 anni, prevede la divisione del decennio in due periodi di 5 anni, verificando le ipotesi interruttive per ogni periodo di 5 anni nelle modalità illustrate in dettaglio dalla circolare.

Assegno sociale: limiti di reddito

Trattandosi di misura a sostegno delle situazioni di difficoltà economica, chiaramente tali requisiti non bastano per poter godere dell’assegno sociale, la cui corresponsione è subordinata al mancato superamento di limiti di reddito fissati annualmente.

Per ottenere la prestazione in esame l’istante deve avere un reddito annuo pari al massimo a 6.542,51 euro o a 13.085,02 euro, se il soggetto è coniugato.

Assegno sociale, come fare domanda

La domanda per l’assegno sociale può essere presentata per via telematica accedendo al sito dell’Inps con Spid di secondo livello, CIE o CNS, nella sezione “Servizi per il cittadino”, oppure, contattando il contact center Inps o, come di consueto accade, rivolgendosi ai patronati che avranno premura di inoltrare la domanda avvalendosi degli strumenti telematici in loro possesso.

Nel 2023, è stato rilasciato dall’INPS, in via sperimentale, il nuovo servizio di domanda semplificata. Come si legge nel messaggio n. 2003/2023 (sotto allegato), al servizio si può accedere tramite SPID di 2° livello, CIE o CNS e la procedura compila alcuni dati in modo automatico a seguito dell’inserimento del codice fiscale; dati che possono essere accettati o modificati dall’istante. .

Importo dell’assegno sociale

L’importo dell’assegno sociale è rivalutato annualmente e per il 2023 è fissato in 503,27 euro (in luogo dei 468,11 del 2022) per tredici mensilità (in base a quanto precisato dalla circolare Inps n. 135/2022).

Va poi precisato che hanno diritto all’erogazione dell’assegno in misura intera solo i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.

Hanno invece diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e coloro i quali abbiano un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

Pignoramento dell’assegno sociale

Trattandosi di una prestazione erogata dallo Stato a coloro che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l’assegno sociale non può subire il pignoramento.

Potranno semmai essere pignorate le eventuali somme ulteriori depositate in banca o i beni di proprietà del beneficiario.

La giurisprudenza sull’assegno sociale

In materia di assegno sociale, appare utile segnalare una recente sentenza della Cassazione, secondo cui “il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell’assistito, dell’importo dovuto dall’ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (cfr. Cass. n. 24954/2021).

Ancora, una sentenza del tribunale di Napoli, che richiama l’orientamento della Cassazione (da ultimo Cass. n. 14513/2020), secondo cui “va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l’assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa (nella specie si trattava dell’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione) perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: l’assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e’ conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiara ione dei redditi effettivamente percepiti. In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l’assegno sociale nel periodo considerato, dovendo, piuttosto, dare esclusivo rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all’atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l’anno successivo)” (Trib. Napoli, 13.4.2021).

Altra sentenza più risalente del tribunale di Rieti, afferma che “il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l’interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all’assegno sociale” (Trib. Rieti, 12 novembre 2019, n. 312).

In un precedente della Suprema Corte si legge che in tema di erogazione dell’assegno di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è perfettamente comprensibile quanto disposto al comma 19 legge n. 388 del 2000, che si applica ratione temporis, laddove lo stesso ne subordina il godimento per gli stranieri legalmente residenti in Italia alla titolarità della carta di soggiorno, poiché trattasi di emolumento che prescinde dallo stato di invalidità e, pertanto, non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza (Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2016, n. 24981).

Ancora, il Consiglio di Stato, su argomento diverso ma incidentalmente connesso a quello trattato (permesso di soggiorno e reddito) ha ritenuto che “quanto al rinnovo del permesso di soggiorno, la normativa sull’immigrazione non impone, in via di principio, un reddito annuo minimo prefissato, ma si limita a richiedere il possesso di un reddito annuo minimo corrispondente all’importo dell’assegno sociale (stabilito dal Ministero del Lavoro di anno in anno) soltanto in alcune specifiche situazioni, come nel caso di richiesta del permesso di soggiorno CE oppure di ricongiungimento familiare (vedi Cons. Stato, Sez. III, n. 597/2015, n. 6069/2014 e n. 3596/2014); quindi – richiedendo gli artt. 4 e 6 del D.LGS. n. 286/1998 e l’art. 13 del DPR n. 394/1999 soltanto la disponibilità di “mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno” – il possesso di un reddito minimo corrispondente all’assegno sociale (al di fuori delle ipotesi in cui sia richiesto espressamente dalla legge) rappresenta un criterio orientativo di valutazione, e non un parametro la cui mancanza sia automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendosi tener conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell’immigrato” (Consiglio di Stato sez. III 18 ottobre 2016 n. 4352).

Norme sull’assegno sociale

Per una più compiuta disamina si riportano, in appendice, le norme dalle quali è possibile apprendere delle predette informazioni.

Iniziamo con l’art. 3 della Legge 08/08/1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), il cui comma 1 aggiunge all’articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, il seguente inciso “Al fine di consentire un immediato riscontro dell’incidenza delle risultanza finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l’Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’articolo 37“.

Parametro normativo di riferimento ulteriore è l’art. 70 della Legge 23/12/2000, n. 388, che prevedeva, all’epoca, una maggiorazione a decorrere dal 1° gennaio 2001, che è concessa ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni. Ancora, norma di rilievo ai fini della presente disamina è l’art. 38 della Legge 28/12/2001, n. 448, che prevedeva a decorrere dal 1º gennaio 2002 l’incremento della pensione, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni; b) all’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Da ultimo si riporta il contenuto dell’art. 20 comma 10 del D.L. 25/06/2008, n. 112, il quale prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale“.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/24468-l-assegno-sociale.asp
(www.StudioCataldi.it)