Le agenzie di recupero crediti sono società private, che talvolta vengono contattate dagli imprenditori o dagli uffici pubblici per esigere un credito non ancora estinto da un proprio debitore.
Agenzie di recupero crediti: cosa sono
Le agenzie di recupero crediti sono, dunque, società private, a cui i privati o i pubblici uffici si rivolgono al fine di ottenere la riscossione di un credito non pagato. Essendo società private, tutti i loro dipendenti (inclusi i cosiddetti “agenti di riscossione”) non rivestono un ruolo di pubblico ufficiale nell’esercizio delle loro funzioni, cosa che accade, invece, agli ufficiali giudiziari. Questo significa che le azioni poste in essere dalle società di recupero crediti non sono assoggettate alle norme che regolamentano la riscossione forzata dei crediti tramite ufficiale giudiziario.
Come funzionano le agenzie di recupero crediti
Nello specifico, le agenzie di recupero crediti intervengono nei confronti dei debitori, per via stragiudiziale, solo in caso di segnalazione da parte di un’azienda i cui crediti non siano ancora stati riscossi.
Il sollecito di pagamento
Dopo la segnalazione, viene inviato al debitore un sollecito di pagamento via raccomandata. Se questo sollecito non sortisce l’effetto desiderato (ossia se il debitore non effettua il pagamento dovuto) si passa al sollecito telefonico e, nei casi più ostici, può arrivarsi sino alla visita dell’agente di riscossione presso il domicilio del debitore, per sollecitare nuovamente il pagamento.
Se il debitore è collaborativo, si tenterà quindi di elaborare una soluzione di pagamento che sia consona alla situazione finanziaria del debitore stesso.
La raccomandata di messa in mora
Se il debitore si dimostra non collaborativo e non manifesta la sua momentanea ed oggettiva impossibilità ad effettuare il pagamento richiesto viene quindi generalmente inviata un’ultima raccomandata, quella della messa in mora, per via raccomandata A/R. Questa raccomandata potrà essere utilizzata per iniziare un’eventuale procedura presso il tribunale locale e dovrà contenere:
- Indicazione del termine entro cui procedere (solitamente 15 o 30 giorni)
- Data di invio della lettera
- Ammontare e data di insorgenza del credito
- Causa del credito
Il ricorso alle agenzie di recupero crediti viene effettuato solitamente da quelle aziende che, a causa della loro estensione o a causa della tipologia di servizi offerti, non riescono a gestire internamente i propri crediti, come ad esempio le compagnie telefoniche. Essa è volta a raggiungere un’estinzione totale o parziale del debito senza dover ricorrere alla procedura giudiziale.
Limiti d’azione delle agenzie di recupero crediti
L’azione delle agenzie di recupero crediti è sottoposta a limiti stringenti, in modo che non possa apportare danni di nessun tipo al cittadino debitore.
Innanzitutto essa deve ispirarsi a norme di buonsenso, alle quali si affiancano quelle a tutela della riservatezza dei soggetti con i quali vengono in contatto.
Con riferimento alla privacy va detto che le agenzie devono astenersi dall’utilizzare telefonate di sollecito pre-registrate e devono servirsi di un numero visibile al cittadino. Tutti i dati personali del debitore in possesso dell’agenzia devono inoltre essere cancellati dopo l’estinzione del debito, per garantirne la privacy.
Sono infine vietate le affissioni delle notifiche di pagamento, così come i messaggi in segreteria o l’invio di plichi postali che contengano, in evidenza, diciture quali “recupero credito”, per evitare qualunque danno d’immagine al cittadino debitore che voglia mantenere salva la propria privacy.
Obblighi dei cittadini nei confronti delle società di recupero crediti
Come già detto, gli esattori e gli impiegati delle società di recupero credito sono privati cittadini. Di conseguenza non esistono obblighi specifici da parte dei cittadini nei loro confronti, se non quelli derivanti dal comune buon senso.
In sostanza, rispetto alle società di recupero crediti ci si deve comportare come se ci si relazionasse direttamente con il proprio creditore.
Pratiche commerciali sleali
Va infine segnalato che la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha sancito che alle società di recupero crediti si applicano le disposizioni della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette.
In tale pronuncia si legge infatti che: “La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione materiae il rapporto giuridico tra una società di recupero crediti e il debitore inadempiente di un contratto di credito al consumo il cui debito è stato ceduto a tale società. Rientrano nella nozione di «prodotto», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, le pratiche poste in essere da una tale società per procedere al recupero del suo credito. A tal proposito, non rileva la circostanza che il debito sia stato confermato da una decisione giudiziaria e che tale decisione sia stata comunicata a un ufficiale giudiziario per darvi esecuzione forzata” (CGUE, Sez.X, 26 luglio 2017, causa C-357/16).
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/21963-le-agenzie-di-recupero-crediti.asp
(www.StudioCataldi.it)