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Addebito separazione: basta l’infedeltà

Per la Cassazione, l’addebito della separazione implica la prova che l’irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.

Addebito della separazione

Nel caso in esame la Corte di Appello di Bari, in sede di separazione coniugale, aveva affrontato la questione dell’addebito della separazione a carico di uno dei coniugi che, in ragione della crisi incorsa tra gli stessi, avevano deciso di separarsi. A tal proposito, il Giudice di secondo grado aveva ritenuto che, sulla base delle risultanze istruttorie, la crisi coniugale in questione era avvenuta a causa dell’infedeltà della moglie, di cui il marito aveva avuto conoscenza tramite lettera anonima e successiva conferma attraverso relazioni investigative.

Rispetto a tale episodio, la Corte d’appello aveva spiegato che, le circostanze rappresentate dalla moglie, secondo cui la crisi coniugale aveva preso avvio molto prima della propria infedeltà, non potevano ritenersi causalmente efficienti rispetto alla irreversibile crisi coniugale che aveva colpito la coppia, conducendola alla separazione. Invero, aveva evidenziato la Corte, il rapporto era proseguito per molti anni dall’insorgere del primo momento di crisi e, solo dopo che il marito aveva presentato ricorso per separazione con addebito, la moglie aveva avanzato analoga richiesta.

Alla luce dei suddetti fatti, il Giudice di secondo grado aveva pertanto ritenuto non ricevibile la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile avanzata dalla moglie.

Avverso tale decisione, la moglie aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

L’irreversibile crisi coniugale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4038/2024 (sotto allegata), ha rigettato il ricorso presentato dalla moglie, condannando la stessa alla rifusione delle spese legali.

La Corte ha anzitutto evidenziato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento “volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza”.

L’infedeltà del coniuge quale causa della crisi coniugale

Per quanto invece attiene allo specifico obbligo di fedeltà che grava sui coniugi, la Corte ha ripercorso la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, la quale costantemente riferisce che “ai fini dell’addebito della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale”.

La Corte ha proseguito nell’esposizione della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in relazione alla separazione con addebito, evidenziando che “l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza”.

Concluso l’esame normativo e giurisprudenziale in ordine alla questione in esame, Corte ha ritenuto che il Giudice di secondo grado abbia fatto buon uso dei suddetti principi e quindi correttamente adottato la propria decisione, con particolare riguardo alle considerazioni svolte in punto di nesso causale tra la condotta della moglie e l’irreversibilità della crisi coniugale.

In ragione di quanto sopra esplicitato, la Corte ha dunque dichiarato inammissibile i motivi d’impugnazione formulati dalla moglie e rigettato il ricorso proposto.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46485-addebito-separazione-basta-l-infedelta.asp
(www.StudioCataldi.it)