Messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025 avente a oggetto “Presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l’anno 2025”. Ulteriori precisazioni
Facendo seguito al messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025, con il quale è stata comunicata la riapertura del servizio di presentazione delle domande di indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, con il presente messaggio si comunica che il servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda.
Si precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 611, ha modificato le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 175/2023, nonché abrogato quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.
In particolare, il citato comma 611 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 ha modificato:
1) il requisito reddituale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175/2023, di accesso alla misura in argomento, prevedendo che l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
2) il requisito contributivo di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 dell’articolo 2, riducendo a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60 accreditati al medesimo Fondo;
3) l’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023, sopprimendo la previsione di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo, che prevedeva la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell’indennità di discontinuità, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
4) il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023, ampliando il termine di presentazione della domanda di accesso all’indennità di discontinuità alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo;
Infine, il medesimo comma 611 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 ha abrogato la disposizione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2023, che prevedeva misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità di discontinuità.
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