Dall’abrogazione dell’abuso d’ufficio alle modifiche in materia di intercettazioni: panoramica dei correttivi alla riforma Cartabia del processo penale.
Correttivi al processo penale Cartabia
Il decreto legislativo contenente i correttivi alla Riforma Cartabia del processo penale ha passato l’esame del Parlamento e ha ottenuto il parere favorevole della Commissione giustizia della Camera e di quella del Senato nella seduta del 15 febbraio 2024.
Il testo ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata e del Garante della privacy. Non resta che l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e il periodo di vacatio legis e dalla metà di marzo le nuove disposizioni saranno in vigore.
Vediamo in sintesi le modifiche più interessanti che il decreto ha apportato in particolare al codice penale, al codice di procedura penale e ad alcune leggi speciali.
Le modifiche al Codice penale
Si vuole abrogare il reato di abuso d’ufficio contemplato dall’art. 323 c.p e i riferimenti normativi a questo reato presenti in diverse norme del codice penale.
Il decreto coordina le modifiche della Riforma Cartabia alla procedibilità del reato di lesioni personali e alla modifica del comma 2 dell’art. 583 quater per chiarire la procedibilità d’ufficio prevista per il reato di lesioni cagionate al personale sanitario.
Si uniforma la procedibilità del reato di danneggiamento aggravato dalla violenza o minaccia alla persona con la fattispecie simile e più grave prevista dal n. 7 dell’art. 625 c.p.c
Le modifiche al Codice di procedura penale
Con la modifica dell’art. 111 bis c.p.p anche la persona offesa potrà depositare gli atti in modalità analogica.
Si amplia il divieto di pubblicazione delle intercettazioni. La pubblicazione è consentita solo se il contenuto è utilizzato nel dibattimento o viene riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento.
Si modifica l’art. 292 c.p.p prevedendo che il giudice debba tenere conto delle dichiarazioni dell’indagato in sede di interrogatorio preventivo, a pena di nullità dell’ordinanza che applica la misura cautelare.
Se un atto o un’udienza si devono tenere a distanza, ma c’è urgenza, tra la notifica del decreto che autorizza la partecipazione a distanza e la data stabilita per il compimento dell’atto il termine è abbreviato.
L’autorità giudiziaria può ricorrere alla Polizia Giudiziaria per notificare gli atti che introducono il giudizio alla persona offesa, a condizione che non abbia ancora nominato un difensore o proposto querela, ma solo in presenza di circostanze specifiche.
Il concetto di prova presente nel comma 2 dell’art. 296 c.p.c, che si occupa della “Latitanza” viene sostituito con quello di dimostrazione”, perché il termine da sostituire non è congruo rispetto agli elementi sui quali si basa la dichiarazione di latitanza, con conseguente difficoltà nell’applicazione dell’istituto.
Si vuole semplificare il meccanismo necessario a risolvere la paralisi del procedimento e delle procedure collegate all’avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale presso la Corte di Appello.
In relazione al giudizio abbreviato si chiede al giudice di tenere conto, ai fini dell’economia processuale, anche della complessità dell’istruttoria dibattimentale.
Si ammette il destinatario del decreto penale di condanna al lavoro per pubblica utilità senza bisogno di avanzare opposizione per semplificare l’intero istituto.
E’ possibile procedere alla trascrizione della riproduzione audiovisiva durante l’istruttoria dibattimentale senza richiesta delle parti.
Nel caso in cui il giudice ritenga non sussistenti i presupposti necessari per sostituire la pena detentiva con pene sostitutive, non scatta in automatico il meccanismo di sentencing.
Leggi speciali modificate
Con la modifica dell’art. 58 della legge n. 689/1981 si richiede il consenso dell’imputato per applicare la semilibertà, la detenzione domiciliare e i lavori di pubblica utilità.
In materia di responsabilità degli enti si interviene sulla legge n. 231/2001 per indurre il Giudice a pronunciarsi per il non luogo a procedere se dagli elementi non è possibile formulare una previsione ragionevole di condanna a carico dell’ente.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46476-correttivi-riforma-processo-penale.asp
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