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Omicidio nautico

Il reato di omicidio nautico e di lesioni nautiche modifica gli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale.

Omicidio nautico: legge in vigore dal 25 ottobre

La legge che introduce il reato di omicidio nautico e quello di lesioni personale nautiche (n. 138/2023 sotto allegata) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre per entrare in vigore il 25 ottobre 2023. Il testo modifica il codice penale (e in particolare gli articoli 589-bis e 590-bis) per introdurre la previsione delle due nuove figure di reato, conseguenti agli eventi drammatici di cronaca che si sono verificati di recente.

Omicidio nautico: il nuovo art. 589-bis c.p.

Il primo articolo della nuova legge interviene sull’articolo 589 bis del codice penale, il cui titolo viene modificato in “Omicidio stradale e nautico” che punisce con la reclusione da due a sette anni chi, violando le norme della navigazione, provoca con colpa la morte di un soggetto.

Punita ancora più gravemente, con la detenzione da otto a dodici anni, la condotta di chi cagiona la morte di qualcuno perché si pone alla guida di natanti o imbarcazioni in stato di alterazione psico-fisica derivante dalla assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o chi commette il reato in stato di ebbrezza.

Pene severe per chi commette il reato di omicidio in presenza di patente nautica prescritta o revocata.

Pena massima di 18 anni infine per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi nel caso in cui venga cagionata la morte e le lesioni di più soggetti.

Lesioni personali nautiche: il nuovo art. 590-bis c.p.

Il nuovo reato di lesioni personali nautiche gravi e gravissime viene introdotto attraverso la modifica dell’art. 590 bis c.p.

Le pene previste nel caso in cui le lesioni siano conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione della navigazione marittima sono da tre mesi a un anno se le lesioni sono gravi, da uno a tre anni se le lesioni sono gravissime.

Pena più elevate, come per l’omicidio nautico, se le lesioni sono provocate al conducente del natante o dell’imbarcazione in stato di ebbrezza o di alterazione psico fisica derivante dalla assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Anche in questo caso se il reato è commesso da un soggetto che ha la patente nautica sospesa o revocata la pena per le lesioni è aumentata.

Pena massima di 7 anni se le lesioni vengono cagionate a più soggetti.

L’articolo 3 del ddl, sempre dedicato alle lesioni personali, prevede poi, in relazione al reato di lesioni personali nautiche (art. 590 bis comma 1 e 5) che per i fatti accaduti prima della entrata in vigore della legge, il termine per la querela decorre da questa data, se la persona offesa ha avuto notizia in precedenza del fatto costituente reato.

Se invece il procedimento pende il Pm durante le indagini preliminari o il giudice dopo l’esercizio dell’azione penale, informano la persona offesa della facoltà di presentare querela e in questo caso il termine decorre da quando la stessa è stata resa edotta di questa possibilità.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45571-omicidio-nautico.asp
(www.StudioCataldi.it)