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Delega delle operazioni di vendita: il nuovo art. 591-bis c.p.c.

L’art. 591-bis c.p.c. prevede che le operazioni di vendita devono essere delegate dal giudice dell’esecuzione ad un professionista. Guida alla vendita delegata con le novità della Riforma Cartabia.

Chi è il professionista delegato di cui all’art. 591-bis c.p.c.

In questa breve guida analizzeremo la disciplina della vendita delegata contenuta nell’art. 591-bis c.p.c., così come recentemente integrata dalle disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia, entrate in vigore il 28 febbraio 2023 e quindi applicabili a tutte le procedure iniziate dopo tale data.

Iniziamo col dire che, per rendere più efficienti e rapide le procedure di esecuzione immobiliare, l’art. 591-bis c.p.c.dispone che il giudice deleghi la vendita dell’immobile a professionisti come notai, avvocati e commercialisti, iscritti in appositi elenchi.

Gli elenchi da cui attingere il nominativo del professionista delegato sono tenuti dal Presidente del Tribunale a norma dell’art. 179-ter disp.att. c.p.c. e possono farne parte “gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata”, di regola residenti nel circondario del Tribunale.

Il primo comma dell’art. 591-bis prevede che, con l’ordinanza con cui il giudice delega la vendita, lo stesso fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate, stabilendo le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d’acquisto e il luogo ove si procede all’esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell’eventuale incanto.

Poteri e doveri del professionista nella vendita delegata

La delega delle operazioni di vendita rappresenta, dunque, la regola, mentre la gestione diretta della vendita da parte del giudice è l’eccezione, che ricorre quando quest’ultimo, “sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti” (art. 591-bis, comma 2).

Tra i compiti del professionista delegato rientrano la determinazione del valore dell’immobile e tutte quelle attività previste dagli artt. 569 e 576 c.p.c., in particolare gli incombenti della fissazione del termine per le offerte d’acquisto, della modalità di versamento della cauzione, della determinazione del prezzo base dell’offerta minima e del termine per il versamento del prezzo.

Al delegato sono inoltre demandate le operazioni dell’incanto in pubblica udienza e dell’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581, le decisioni in ordine all’istanza di assegnazione, nonché la formazione del progetto di distribuzione e conseguente trasmissione al giudice dell’esecuzione (art. 591-bis, comma 3).

Al professionista è demandata anche la stesura del decreto di trasferimento, una volta versato il prezzo da parte dell’aggiudicatario. A questo punto, il fascicolo della procedura ritorna al giudice dell’esecuzione (comma 8).

Nella vendita delegata, la gestione delle operazioni viene, per così decentrata, ed infatti è previsto che tutte le attività che di norma devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, vengono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di delega.

La Riforma Cartabia di cui al d.lgs. 149/22 (legge n. 197/22) ha anche previsto la delega di determinati compiti al professionista nei casi di vendita diretta, cioè in quella particolare procedura introdotta dal nuovo art. 568-bis, in cui l’immobile può essere aggiudicato a un determinato offerente. In questo caso, il delegato interviene nella gestione della vendita sia in caso di aggiudicazione del bene che in caso di opposizione da parte dei creditori, con compiti individuati dai commi 12 e 13 dell’art. 591-bis.

Novità Riforma Cartabia: la sostituzione del professionista delegato

L’andamento regolare della procedura di vendita delegata è garantito dalla vigilanza del giudice dell’esecuzione, il quale, a norma del comma 11 dell’art. 591-bis, può in ogni momento richiedere al professionista delegato informazioni sulle operazioni di vendita.

In capo al giudice sussiste anche il potere di sostituire il delegato in caso di mancato rispetto, a questi non imputabile, dei termini o delle direttive relative alle operazioni di vendita. Nel testo precedente alla Riforma Cartabia non era prevista la sostituzione del professionista, ma la mera revoca della delega.

Infine, di particolare rilievo è anche l’ultimo comma della disposizione in esame, anch’esso introdotto dalla Riforma Cartabia, che pone in capo al delegato l’obbligo di tenere informato il giudice dell’esecuzione attraverso rapporti riepilogativi periodici delle attività svolte.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46171-delega-delle-operazioni-di-vendita-il-nuovo-art-591-bis-cpc.asp
(www.StudioCataldi.it)