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Messaggio numero 3632 del 17-10-2023

Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati. Precisazioni in merito alla modalità di invio delle istanze da parte dei lavoratori autonomi agricoli.

Con la circolare n. 86 del 10 ottobre 2023 è stato comunicato, al paragrafo 3.2 “Trasmissione della domanda”, che la domanda per i lavoratori agricoli autonomi deve essere inviata tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, selezionando la voce “Avvisi di addebito”.

A parziale rettifica di quanto sopra previsto, la domanda in questione dovrà essere inoltrata sempre per il tramite del “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, ma utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”.

Nel caso di decesso del titolare dei crediti stralciati è confermata la modalità di invio delle domande via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto.

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