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Messaggio numero 3618 del 17-10-2023

Assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello). Istruzioni operative.

Premessa

L’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022) – nel rinnovare per l’anno 2022 lo sgravio contributivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – ha disposto che per i contratti di apprendistatoper la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) stipulati nell’anno 2022 è riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100%con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10%per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo[1].

La citata agevolazione non è stata rinnovata per l’anno 2023 e, dunque, non potrà essere applicata ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro interessati sono tenuti agli adempimenti informativi e contributivi secondo la disciplina di seguito illustrata[2].

1. Il regime contributivo applicabile alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte del datore di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove

Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove, occorre considerare quanto disposto dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che la “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.

Dunque, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, per il finanziamento delle gestioni previdenziali interessate[3], è fissata secondo le misure crescenti dell’1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 10% (dal 25° mese)[4].

Tuttavia, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da parte dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva datoriale[5] deve essere calcolata, per i primi 24 mesi, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, mentre, a partire dal 25° mese, è ridotta al 5%, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Inoltre, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, in applicazione dell’articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 150/2015, non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento), e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (pari, complessivamente, all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

Si ricorda, al riguardo, che i benefici contributivi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 150/2015 possono essere riconosciuti[6] nei limiti dello stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 110, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a “euro 5 milioni annui a decorrere dall’anno 2020”[7].

Per quanto attiene alle ulteriori condizioni che devono sussistere in capo al datore di lavoro per l’applicazione dei benefici contributivi in argomento, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 3 della circolare n. 70 del 15 giugno 2022.

Si evidenzia, inoltre, che la riforma introdotta dall’articolo 1, commi da 191 a 220, della legge di Bilancio 2022, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le tutele in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi (cfr. la circolare n. 76 del 30 giugno 2022).

Inoltre, come precisato dall’Istituto con la circolare n. 1 del 4 gennaio 2023, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (professionalizzante e non) sono beneficiari delle integrazioni salariali agricole e, conseguentemente, i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento della relativa contribuzione in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale.  

Al riguardo, si ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono tenuti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, professionalizzanti e non), al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 240/1984 (cfr. da ultimo, la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 e il messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022). 

Si rammenta, infine, che l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione (cfr. l’articolo 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e, in considerazione di quanto previsto all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Per quanto attiene all’aliquota datoriale nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, dispone, invece, che “agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015”. 

Al fine di verificare la corretta esposizione nel flusso Uniemens e il corretto carico contributivo afferente ai lavoratori assunti a decorrere da gennaio 2023 con contratto di apprendistato di primo livello, l’Istituto procederà a effettuare i necessari controlli.

Continua a leggere > https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.10.messaggio-numero-3618-del-17-10-2023_14297.html