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Circolare numero 79 del 07-09-2023

Nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. 28 luglio 1998, n. 463. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023.

1. Premessa

Con la deliberazione n. 219 del 9 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS è stata istituita in via sperimentale per un triennio la nuova prestazione di Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito, Gestione unitaria), compresi i dipendenti dell’INPS iscritti alla medesima gestione. La prestazione integra l’anticipazione agevolata del TFS/TFR di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e quella ordinaria già erogata dagli istituti bancari/finanziari in favore degli aventi diritto.

Con la medesima deliberazione è stato adottato il “Regolamento per l’erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali” in vigore dal 1° febbraio 2023 (di seguito, Regolamento).

Inoltre, con il messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023 sono state fornite le prime indicazioni operative relative alla nuova prestazione e sono state indicate le modalità di presentazione della domanda.

2. Requisiti di accesso alla prestazione

L’Anticipazione ordinaria del TFS/TFR in oggetto può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie:

  •  titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;
  •  soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente;
  • personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente.

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