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Messaggio numero 3141 del 07-09-2023

Sportello telematico per la presentazione della domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104/1992. Rilascio nuova funzionalità “Variazione dati domanda”.

1. Premessa

Con il presente messaggio si comunica che lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stato integrato con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda” per consentire la variazione delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata in modalità telematica, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente.

Di seguito si illustra la citata nuova funzionalità.

2. Nuova funzionalità “Variazione dati domanda”

La nuova funzionalità, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

La nuova funzionalità consente al lavoratore di variare i dati di una domanda già inoltrata all’Istituto in modalità telematica, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo, i dati che si possono variare sono: l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

Attraverso la nuova funzionalità è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie.

La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati.

Se, all’atto della comunicazione, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

Continua a leggere > https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.09.messaggio-numero-3141-del-07-09-2023_14261.html