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Sanzionato l’avvocato che non comunica all’ordine di aver cambiato recapito

Il CNF ricorda che l’avvocato deve avvisare tempestivamente il COA del cambiamento dei recapiti di Studio.

Recapiti di Studio

L’avvocato deve avvisare tempestivamente il COA del cambiamento dei propri recapiti di Studio. Lo ricorda il Consiglio n azionale forense nella sentenza n. 269/2022 (sotto allegata), pubblicata il 24 maggio 2023 sul sito del codice deontologico.

“Costituisce illecito disciplinare, sanzionato in via edittale con la censura (art. 70 cdf), l’omessa o tardiva comunicazione scritta al COA di appartenza dei propri recapiti professionali, anche secondari, e dei successivi eventi modificativi” prosegue infatti il CNF.

Nel caso di specie, l’avvocato aveva trasferito il proprio studio legale presso altro indirizzo, tuttavia omettendo per oltre un anno di darne notizia al proprio COA.

Nè la malattia dell’incolpato è in grado di scrutinare l’illecito, potendo soltanto attenuare la sanzione.

Per cui, il CNF, in considerazione della comprovata patologia dell’incolpato ritiene di dover comminare l’avvertimento in luogo della censura.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45932-sanzionato-l-avvocato-che-non-comunica-all-ordine-di-aver-cambiato-recapito.asp
(www.StudioCataldi.it)