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Messaggio numero 1379 del 13-04-2023

Indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. Istanze di riesame.

L’articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un’indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021.

In particolare, la citata disposizione al comma 1 stabilisce che l’indennità in argomento sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

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