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Messaggio numero 1389 del 14-04-2023

Indennità una tantum di cui all’articolo 19, commi 11, 13 e 14, del decreto-legge n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, in favore di alcune categorie di lavoratori. Istanze di riesame.

L’articolo 19, commi 11, 13 e 14, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertivo, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ha previsto il riconoscimento – previa domanda all’INPS da parte dell’interessato – di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

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